Cassazione Civile, Ordinanza n. 13409/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso/atto con cui l'Ufficio doganale aveva richiesto il pagamento di accisa sull'energia elettrica "vettoriata" per l'anno 2009, limitando per affidamento le pretese alle sole imposte e non anche a sanzioni e interessi. La contribuente aveva impugnato l'atto e in primo grado aveva ottenuto accoglimento; in appello, però, la CTR aveva ritenuto che l'esenzione invocata spettasse solo alle imprese di autoproduzione ex art. 52 del TUA e che, essendo la società consortile autonoma rispetto ai consorziati ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., l'esenzione non fosse applicabile. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, ma successivamente depositava rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso. Poiché la rinuncia all'azione/ricorso non risulta accettata dai contraddittori costituiti, la Corte la qualifica come causa di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse e dichiara il ricorso inammissibile. Dispone la compensazione delle spese di lite, rilevando il venir meno della controversia sottostante, e dà atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che l'esenzione dall'accisa spetterebbe soltanto alle imprese di autoproduzione individuate dalla norma.
Richiamato per affermare l'autonomia giuridica e patrimoniale della società consortile rispetto ai soci consorziati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità è sopravvenuta per rinuncia e non vi è soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se non accettata dai contraddittori costituiti, determina inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
- Quando il giudizio di legittimità diviene privo di interesse per effetto della rinuncia, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese possono essere compensate in ragione del venir meno della controversia sostanziale.
- L'irrilevanza della soccombenza, nei casi di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia, esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso principale.
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