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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04991/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di un contribuente operante nel settore dei lavori di ingegneria, con recupero a tassazione di costi ritenuti indebitamente dedotti perché documentati da fatture emesse da una società fornitrice asseritamente cartiera e relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva delle operazioni e valorizzando la documentazione prodotta dal contribuente, incluse fatture, pagamenti, documentazione di cantiere e perizia di parte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 2909 c.c. per contrasto con un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un giudizio parallelo relativo all'anno 2014, nel quale era stato invece accertato, con sentenza passata in giudicato, che la società fornitrice era priva di struttura aziendale e che gli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza erano sufficienti a fondare l'accertamento; (2) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva motivato solo in modo apparente e con argomentazioni inconferenti, senza confrontarsi con gli elementi fattuali e indiziari raccolti; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo che il principio di non contestazione era stato impropriamente applicato alle valutazioni contenute nella perizia di parte, che non potevano valere come fatti non contestati. Il contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il giudicato esterno formatosi nel giudizio relativo all'anno 2014 producesse effetto espansivo anche sulla controversia per l'anno 2013, ma solo con riferimento agli accertamenti fattuali e alle qualificazioni giuridiche aventi carattere di durata e, quindi, per il periodo coperto dal giudicato sostanziale, ossia dal 22 marzo 2013 in poi. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte non coperta dal giudicato esterno, cioè per il periodo dall'1 gennaio 2013 al 21 marzo 2013, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno tra le stesse parti, su un medesimo rapporto giuridico d'imposta, preclude il riesame dei punti fondamentali già accertati e si estende anche a periodi d'imposta diversi quando investa elementi o fatti aventi carattere di durata e tendenzialmente permanenti

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità richiamato per denunciare la violazione di legge dedotta con il primo e il terzo motivo

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro di legittimità richiamato per la censura di nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della sentenza può derivare da motivazione mancante o solo apparente

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti e non può essere esteso alle valutazioni contenute in una perizia di parte

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un medesimo rapporto d'imposta può spiegare efficacia preclusiva anche per annualità diverse, ma soltanto rispetto ai punti della decisione che costituiscano accertamenti su fatti o qualificazioni giuridiche con carattere di stabilità o durata.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude il giudicato esterno quando il tema già deciso riguarda elementi costitutivi della fattispecie tributaria che si estendono a più annualità e non fatti meramente variabili da periodo a periodo.
  • Quando un precedente giudicato abbia già accertato la natura fittizia o la mancanza di struttura operativa di un soggetto emittente fatture, tali accertamenti possono vincolare il giudice successivo per le annualità connesse al medesimo contesto fattuale, nei limiti temporali in cui quel giudicato è riferibile.
  • Il principio di non contestazione opera solo sui fatti storici allegati e non sulle valutazioni tecnico-giuridiche o peritali compiute da una parte.
  • La motivazione della sentenza tributaria è nulla se meramente apparente, ossia se non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nella valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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