Cassazione Penale, Sentenza n. 4814/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di appropriazione indebita, sostenendo che la somma versata dalla persona offesa costituiva una caparra confirmatoria versata sul conto della concessionaria e pertanto rientrante nel patrimonio della concessionaria stessa. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1140 e 1385 cod. civ., contestando che vi fosse possesso nomine alieno da parte del ricorrente e che la mancata restituzione fosse solo un illecito civile. Propone inoltre censure sul criterio di riconoscimento dell'elemento oggettivo dell'art. 646 c.p., e deduce l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis c.p. nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 164 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sui primi quattro motivi perché le sentenze di merito avevano ricostruito fattualmente e logicamente che il ricorrente aveva diretto la destinazione delle somme alla concessionaria per compensare debiti personali, integrando così l'interversione del possesso e l'appropriazione. Ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, rilevando che il ricorrente invocava fatti successivi alla consumazione non rilevanti ai fini dell'art. 131 bis. Ha considerato generico e non confrontante il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla caparra confirmatoria; la Corte ha ritenuto che la qualificazione civilistica della somma non escludeva la rilevanza penale ove emergano elementi fattuali di appropriazione o interversione del possesso
Richiamato nel contesto della qualificazione del contratto e degli effetti della caparra; non ha impedito la valutazione penale operata dalle corti di merito
Norma che disciplina l'appropriazione indebita; la Corte territoriale ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi in base alla ricostruzione fattuale dell'interversione del possesso delle somme
Causa di non punibilità per particolare tenuità; esclusa perché gli elementi ostativi indicati dalla sentenza di merito non consentivano il riconoscimento e non rilevano atti di recupero successivi alla consumazione
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non confrontata con i precedenti ostativi indicati dalla sentenza impugnata
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000
Richiamato come riferimento procedurale per l'esame del ricorso con le forme previste dalla normativa emergenziale e successive modifiche
Massime di principio
- La qualificazione civilistica del versamento (caparra, deposito cauzionale, ecc.) non esclude automaticamente la rilevanza penale: se emergono elementi che indicano che il beneficiario ha effettivamente intervertito il possesso o si è appropriato delle somme per fini personali, può configurarsi il reato di appropriazione indebita
- Il fatto che la somma sia stata versata su un conto di un terzo non garantisce l'assenza di responsabilità dell'intermediario se risulta che quest'ultimo ha diretto la destinazione delle somme o ha beneficiato della loro utilizzazione
- La Cassazione non riesamina il merito fattuale: censure che mirano a riformare la valutazione di fatto svolta dai giudici di merito sono difficilmente persuasive e possono essere dichiarate inammissibili se non contestano specificamente vizi di diritto
- Il recupero delle somme dopo la consumazione del fatto non è automaticamente rilevante per la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis; rilevano gli elementi obiettivi e soggettivi esistenti al momento del fatto
- Motivi formulati in modo generico o ripetitivi rispetto alle argomentazioni già valutate dalla sentenza impugnata espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie processuali
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