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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37923/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dal condominio e da alcuni condomini nei confronti di due proprietari di un’unità immobiliare: si chiedeva la revisione delle tabelle millesimali per effetto della trasformazione di un’ex veranda in appartamento; il pagamento delle maggiori spese condominiali conseguenti al mutato uso; la restituzione di una porzione di pianerottolo asseritamente annessa illegittimamente all’appartamento; il ripristino di opere edilizie contestate come lesive del decoro architettonico e delle distanze legali; nonché la rimessione in pristino o la regolarizzazione di modifiche alle aperture e alla copertura della veranda. In primo grado il tribunale accolse la revisione millesimale e una parte della domanda relativa alle luci, ordinandone l’innalzamento. In appello i proprietari contestarono, tra l’altro, che la condanna sulla regolarizzazione delle luci fosse stata pronunciata senza domanda di parte e che vi fossero errori sulle spese. Il condominio propose appello incidentale per ottenere l’accoglimento di ulteriori domande di ripristino. La Corte d’appello rigettò entrambi gli appelli. In cassazione la ricorrente articolò tre motivi: 1) nullità della sentenza per essere stata deliberata prima della scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, in violazione del diritto di difesa; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la condanna a regolarizzare le luci con innalzamento a 2,50 m non fosse stata domandata; 3) violazione degli artt. 1102 e 902, comma 2, c.c., assumendo che l’opera realizzata fosse una mera modifica migliorativa di una finestra preesistente e non un’apertura illegittima da regolarizzare. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo perché nuovo e diretto a una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello, rilevando che la data di deliberazione indicata in calce, se anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., doveva presumersi mero errore materiale, essendo la pubblicazione successiva alla scadenza e risultando dalle annotazioni di cancelleria che il fascicolo era stato rimesso al collegio dopo i termini di replica. Ha poi escluso l’ultrapetizione, ritenendo che la domanda originaria comprendesse la richiesta di rimessione in pristino/regolarizzazione delle aperture contestate, con richiamo alla disciplina delle luci e delle distanze, sicché l’ordine di innalzamento costituiva sviluppo coerente della domanda. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché introduceva una questione nuova e sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie illustrative.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso lo sforamento dei limiti della domanda.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per escludere che in cassazione si possa ottenere una nuova valutazione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla fase decisoria e alla violazione del diritto di difesa.

  • art. 190 c.p.c.

    i termini per comparse conclusionali e memorie di replica devono scadere prima della deliberazione; se la data di deliberazione antecedente è solo apparente e la pubblicazione è successiva, non vi è nullità.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di lesione del diritto di difesa, ma ritenuto non violato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla regolarità del processo e della decisione.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito di documenti in cassazione quando diretti a confutare la dedotta nullità della sentenza impugnata.

  • art. 901 c.c.

    richiamato come parametro per la disciplina delle luci e delle distanze delle aperture.

  • art. 902 c.c.

    richiamato nel terzo motivo quale norma asseritamente violata nella regolazione delle aperture sul muro comune.

  • art. 903 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello e menzionato nella ricostruzione della domanda originaria per la disciplina delle luci.

  • art. 1102 c.c.

    richiamato nel terzo motivo per sostenere la legittimità delle modifiche apportate alla finestra/veduta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Se la data di deliberazione indicata in sentenza appare anteriore alla scadenza dei termini per le conclusionali, ma la pubblicazione è successiva e non vi sono elementi contrari, la data di deliberazione può essere considerata errore materiale, senza nullità della decisione né lesione del diritto di difesa.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il provvedimento giudiziale si mantiene entro il perimetro della domanda originaria, anche se utilizza una qualificazione tecnica o un comando conformativo più specifico rispetto alla formulazione letterale iniziale, purché la pretesa sostanziale sia stata dedotta.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; le censure che contestano il convincimento del giudice di merito sono inammissibili se non si traducono in un vero vizio di legittimità.
  • La deduzione di una questione nuova, non esaminata nei gradi di merito, è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando la domanda sostanziale mira alla rimessione in pristino di aperture o manufatti, la richiesta può comprendere anche la loro regolarizzazione tecnica, se ciò costituisce il contenuto coerente e funzionale della tutela domandata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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