Sentenza del 07/12/2021 n. 38753 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione, con sei motivi, dell'avviso di accertamento del 13/12/2012 che ha attribuito maggior valore a un terreno edificabile ai fini Ici per l'anno 2007; censure relative a omissione di pronuncia della CTR su motivo di appello, carenza di motivazione dell'avviso, mancato contraddittorio endoprocedimentale, uso in giudizio di una CTU riferita ad annualità diverse per determinare il valore, e violazioni normative e costituzionali rilevate dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: l'omissione di pronuncia della CTR non giustificava la cassazione perché il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse; non sussiste obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tributi locali non armonizzati e la ricorrente non ha indicato le ragioni concrete che avrebbe fatto valere; l'utilizzo in giudizio della CTU, pur riferita ad annualità diverse, è una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità e poteva essere ritenuta riferibile al 2007; conseguentemente la decisione di merito è stata confermata e il ricorso respinto. Non si sono pronunciate sulle spese per la mancata costituzione del Comune; è stata altresì disposta la comunicazione relativa al possibile pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'omesso esame di motivi: la Corte valuta se l'omissione giustifichi la cassazione, potendo escludere la rilevanza se il ritorno della causa sarebbe inutile.
Richiamato sul tema dell'interesse ad impugnare: l'appello deve essere dichiarato inammissibile se manca interesse, qui rilevante per valutare l'inammissibilità del motivo omesso.
art. 111 Cost., comma 2
Invocato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, a sostegno della possibilità di non rinviare la causa quando il rinvio sarebbe inutile.
Richiamato in lettura costituzionalmente orientata per giustificare il mancato rinvio quando inutile; uso limitato per motivare l'occlusione della cassazione con rinvio.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 41, 47, 48
Citati dalla ricorrente in tema di contraddittorio/diritti di difesa; la Corte osserva che tali principi hanno rilevanza diretta solo per tributi armonizzati e non impongono automaticamente contraddittorio nel diritto nazionale per tributi locali non armonizzati.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte richiede che le ragioni concrete che sarebbero state svolte nel contraddittorio siano specificate per rilevarne la lesione.
art. 97 Cost.
Citando principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, ma senza ritenere sussistente un obbligo generale di contraddittorio per l'ente impositore in assenza di norma specifica.
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Invocata dalla ricorrente per principi procedimentali fiscali; la Corte ritiene che non derivi da tale normativa un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale oltre i casi espressamente previsti.
D.Lgs. n. 146/1998, art. 10
Citando norme sugli studi di settore; la ricorrente ha invocato analogie ma la Corte non le ritiene rilevanti per imporre il contraddittorio nel caso di imposte locali non armonizzate.
Cass. Sezioni Unite, sentenza 24823/2015
Principio richiamato: nel diritto nazionale non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l'amministrazione fiscale nei tributi non armonizzati; l'obbligo sussiste solo se espressamente previsto, mentre nel diritto dell'UE il contraddittorio può rendere invalido l'atto se violato.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
La base imponibile per le aree fabbricabili era data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
La Corte ha ritenuto che la CTU adottata in altro giudizio e riferita ad annualità diverse poteva, a giudizio di merito, essere considerata riferibile anche al 2007 per la determinazione della base imponibile; tale valutazione è rimessa al merito e non sindacabile in Cassazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'ulteriore importo a carico della ricorrente per contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per la comunicazione relativa al pagamento.
Massime di principio
- Per tributi locali non armonizzati (es. Ici) non vige un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo che una norma espressa lo preveda; la violazione non comporta automaticamente invalidità dell'atto.
- Chi lamenta la mancanza di contraddittorio deve indicare concretamente le argomentazioni che avrebbe svolto e dimostrare il pregiudizio effettivo per far valere l'invalidità dell'atto.
- L'omissione da parte del giudice d'appello di pronunciarsi su un motivo può essere ininfluente se quel motivo sarebbe stato inammissibile per difetto di interesse o se il rinvio risultarebbe inutile per economia processuale.
- La valutazione del valore di un bene fondiario basata su CTU è una valutazione di merito; la Cassazione non riesamina le stime di fatto se fondate su prova peritale regolare, anche se riferite ad annualità diverse, purché il giudice di merito motivi la riferibilità.
- In sede di impugnazione è decisivo specificare il tipo di tutela richiesta e il concreto danno subito: censure generiche sul mancato contraddittorio o su omissioni processuali rischiano di essere rigettate se prive di specificità.
- La mancata costituzione dell'amministrazione resistente non impedisce il rigetto del ricorso quando le censure del ricorrente siano infondate; tuttavia può incidere sulla pronuncia sulle spese processuali.
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