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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18454/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un automobilista aveva convenuto davanti al Giudice di Pace due enti pubblici chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura, che aveva urtato un grosso cinghiale improvvisamente sopraggiunto sulla carreggiata. Il primo giudice aveva accolto solo parzialmente la domanda, ravvisando un concorso di responsabilità tra ente pubblico e conducente. In appello, l'ente territoriale aveva censurato, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, l'utilizzabilità di alcune prove testimoniali, la quantificazione del danno e la mancata prova di una condotta di guida diligente da parte dell'attore. Il danneggiato, con appello incidentale, aveva chiesto di affermare la responsabilità degli enti e di correggere la valutazione sfavorevole sulla sua condotta e sul quantum. Il Tribunale aveva accolto l'appello principale dell'ente, rigettando la domanda risarcitoria sul presupposto che il danno da fauna selvatica fosse regolato dall'art. 2043 c.c. e che il danneggiato non avesse provato una condotta colposa omissiva causalmente rilevante. In cassazione il danneggiato ha dedotto violazione degli artt. 1 e 9 l. n. 157/1992 e degli artt. 2043 e 2052 c.c., lamentando che il giudice di merito avesse escluso l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni cagionati da fauna selvatica; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale per avere il Tribunale ignorato le risultanze istruttorie, incluse le prove testimoniali. La regione, con ricorso incidentale condizionato, ha a sua volta censurato l'esclusione della legittimazione passiva della provincia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, aderendo all'orientamento ormai consolidato secondo cui i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi dell'art. 2052 c.c. e, in tale ambito, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, salva la prova liberatoria del caso fortuito. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato della regione, perché fondato su argomentazioni speculari e incompatibili con il principio accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Non è il parametro corretto per la responsabilità da danni cagionati da fauna selvatica, secondo l'orientamento seguito dalla Corte; il giudice di merito non avrebbe dovuto fondare la decisione su un modello aquiliano colposo.

  • art. 2052 c.c.

    Si applica anche ai danni provocati da fauna selvatica protetta; il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e comporta responsabilità della regione, salvo prova del caso fortuito.

  • L. 11 febbraio 1992, n. 157

    Le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate a cura e gestione di soggetti pubblici per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo, nella parte in cui censurava la motivazione, sarebbe comunque inammissibile perché, nel testo vigente, consente solo la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 1 L.R. Molise n. 6/1983

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la delega di funzioni alla provincia in materia di fauna selvatica.

  • L.R. Molise n. 19/1993

    Richiamata per la distribuzione di funzioni amministrative in materia di tutela e gestione della fauna selvatica tra regione ed enti locali.

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie per danni causati da fauna selvatica protetta, il criterio di imputazione della responsabilità è quello dell'art. 2052 c.c., non dell'art. 2043 c.c.; l'ente pubblico risponde salvo che provi il caso fortuito.
  • In tale materia la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione, quale titolare delle competenze normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo sulla fauna selvatica, restando irrilevante che alcune funzioni siano svolte da enti delegati o comunque diversi.
  • Il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra condotta dell'animale ed evento lesivo e l'appartenenza dell'animale a specie protetta o comunque al patrimonio indisponibile dello Stato; la regione, per liberarsi, deve dimostrare il caso fortuito.
  • Negli incidenti stradali con animali selvatici non è sufficiente provare la mera presenza dell'animale sulla carreggiata o l'urto con il veicolo; occorre allegare e dimostrare anche che il conducente abbia adottato ogni cautela esigibile e che l'impatto fosse non evitabile nonostante tale condotta.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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