Cassazione Civile, Ordinanza n. 32893/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (regione)
La controversia
La Regione aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento chiedendo il riconoscimento del privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. per il credito derivante dall'omesso versamento della tassa automobilistica. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che tale credito non potesse essere ricondotto ai tributi della finanza locale ai sensi della norma, e che non fosse consentita un'interpretazione estensiva di un privilegio, in quanto di stretta interpretazione. In cassazione la Regione ha dedotto, con quattro motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 2752, ultimo comma, c.c., dell'art. 12 preleggi, dell'art. 2745 c.c. e di norme costituzionali, sostenendo: (i) che la disposizione consente un'interpretazione estensiva e non restrittiva; (ii) che il privilegio va letto in relazione alla causa del credito e alla funzione di garanzia delle risorse tributarie degli enti territoriali; (iii) che il riferimento alla 'legge per la finanza locale' ha portata dinamica e comprende le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, dunque anche quelli regionali; (iv) in subordine, che l'interpretazione seguita dal Tribunale determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra Regioni, Province e Comuni, con richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 2752 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, ha assorbito il quarto relativo alla questione di legittimità costituzionale, ha cassato il decreto del Tribunale di Vicenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito riconoscendo alla Regione il privilegio generale mobiliare previsto dall'art. 2752, ultimo comma, c.c. sul credito per tassa automobilistica. Ha inoltre condannato il fallimento resistente al pagamento delle spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
ultimo comma / terzo comma
Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali va interpretato estensivamente; il riferimento alla 'legge per la finanza locale' comprende le disposizioni che disciplinano i singoli tributi degli enti territoriali, e l'estensione opera anche per la tassa automobilistica regionale.
Richiamato a sostegno dell'interpretazione estensiva della norma sui privilegi.
Richiamato in relazione alla causa e alla funzione del privilegio, quale garanzia del credito tributario dell'ente territoriale.
La legge di interpretazione autentica conferma che il riferimento alla 'legge per la finanza locale' riguarda tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.
Norma di conversione del d.l. n. 201/2011 richiamata quale conferma legislativa dell'interpretazione autentica.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per censurare la violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
artt. 3, 5, 24, 114 e 119 Cost.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno della richiesta di illegittimità costituzionale e della lettura costituzionalmente orientata del privilegio.
Massime di principio
- Le norme che attribuiscono privilegi ai crediti tributari degli enti territoriali possono essere interpretate in senso estensivo quando la ratio è garantire agli enti la provvista necessaria all'adempimento dei compiti istituzionali.
- L'espressione normativa che rinvia alla 'legge per la finanza locale' non deve essere intesa come riferimento a una singola legge istitutiva del tributo, ma come rinvio alle disposizioni che disciplinano i tributi dell'ente pubblico interessato.
- In sede di ammissione al passivo fallimentare, il credito per tassa automobilistica dell'ente territoriale può essere assistito dal privilegio generale mobiliare previsto per i crediti tributari degli enti locali, ove il tributo sia riconducibile alla disciplina di finanza locale considerata dalla norma.
- Quando il giudice di legittimità ritenga corretta la qualificazione giuridica del credito e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito riconoscendo il privilegio spettante.
- La questione di legittimità costituzionale resta assorbita se l'interpretazione accolta consente di risolvere la controversia in favore della parte ricorrente senza necessità di scrutinare il dubbio di costituzionalità.
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