Sentenza n. 410/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'ottemperanza: - del giudicato di cui alla sentenza n. 728/24 del 06/12/2024 emessa dal TAR per la Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria a definizione del giudizio n. 328/23 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Reggio Calabria n. 728/2024, relativa alla presa in carico terapeutica del minore e al pagamento delle somme risarcitorie
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 728/2024, notificata all'Azienda sanitaria l'11 dicembre 2024. La sentenza aveva imposto la definitiva presa in carico del minore per l'erogazione, direttamente o mediante rimborso, di otto ore settimanali di trattamento con modello ABA, comprensive della formazione e del supporto alla famiglia e agli insegnanti, fino al compimento dei quattordici anni, nonché il pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale. I ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che l'Azienda sanitaria, benché ritualmente intimata, non si era costituita né aveva fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato, nonostante l'ordinanza istruttoria del Tribunale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza e ha ordinato all'Azienda sanitaria di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 728/2024 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. L'amministrazione deve prendere definitivamente in carico il minore e assicurare, direttamente o indirettamente, il trattamento ABA di otto ore settimanali, comprensivo della formazione e del supporto alla famiglia, fino ai quattordici anni, salva la successiva rivalutazione clinico-terapeutica. Deve inoltre pagare tutte le somme liquidate nel giudicato, con rivalutazione e interessi, nonché le ulteriori spese indicate dal Tribunale. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche le operazioni di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stata disposta la trasmissione della sentenza alle Procure della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei conti.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
Costituisce la base processuale della decisione resa nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.
La notificazione della sentenza all'amministrazione è stata effettuata ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina richiamata.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento del trattamento dei dati personali ai fini dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone le cautele relative alla diffusione dei provvedimenti contenenti dati personali e sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione inadempiente di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine perentorio.
- L'inerzia dell'amministrazione può essere accertata anche quando essa, ritualmente evocata in giudizio, non si costituisca e non risponda alle richieste istruttorie del giudice relative alle attività esecutive eventualmente compiute.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La mancanza di stanziamenti di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme da parte dell'amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'esecuzione del giudicato relativo a prestazioni sanitarie può imporre all'amministrazione la presa in carico definitiva del beneficiario e l'erogazione della prestazione secondo le modalità e i limiti quantitativi stabiliti dal titolo giudiziale, salva la rivalutazione prevista dal medesimo titolo.
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