Cassazione Civile, Ordinanza n. 07805/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista, incaricato da un CAF e abilitato all'apposizione del visto di conformità, aveva apposto il visto su una dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente, l'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'imposta Irpef, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella tramite l'agente della riscossione. Il professionista impugnò la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 dovesse rispondere solo del 30% della maggiore imposta riscontrata e non dell'intero importo di imposta, sanzione e interessi; dall'altro, che la pretesa fosse viziata perché l'iscrizione a ruolo e la contestazione avrebbero dovuto essere operate dalla direzione regionale dell'Agenzia competente in ragione del suo domicilio fiscale, e non dalla direzione provinciale competente per il contribuente assistito. La CTP accolse parzialmente il ricorso limitando la debenza al 30%; in appello furono respinti sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale del professionista. In Cassazione l'Agenzia dedusse violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997 per sostenere la debenza anche di imposta e interessi; il professionista, con ricorso incidentale, censurò il rigetto dell'eccezione di incompetenza dell'ufficio che aveva iscritto a ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale del proprio domicilio fiscale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ritenendo fondata la censura di incompetenza dell'ufficio che aveva provveduto all'iscrizione a ruolo. Ha affermato che, per la fattispecie del visto infedele, la competenza ad irrogare le sanzioni e a iscrivere a ruolo la somma prevista dall'art. 39 d.lgs. 241/1997 appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, competenza non derogabile. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati in motivazione, dichiarando assorbiti il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, nella versione ratione temporis applicabile, ha anche funzione punitiva; la pretesa può riguardare la somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, secondo la disciplina previgente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Le violazioni relative al visto infedele sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale e territoriale e non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto compiuto da ufficio incompetente.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale sulla dichiarazione del contribuente ha costituito il presupposto fattuale dell'iscrizione a ruolo nei confronti del professionista che aveva apposto il visto infedele.
art. 13, d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La fattispecie riguarda la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste per l'assistenza fiscale tramite CAF e i relativi visti di conformità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro di deduzione del vizio processuale nel secondo motivo del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Quando una norma attribuisce a un determinato ufficio una competenza funzionale e territoriale specifica, l'atto adottato da un ufficio diverso è illegittimo e deve essere annullato.
- In materia di visto di conformità infedele, la disciplina previgente attribuiva alla pretesa natura anche punitiva, con conseguente applicazione delle regole speciali sulla competenza dell'ufficio finanziario.
- Nei giudizi di legittimità, l'accoglimento di un motivo idoneo a travolgere a monte l'atto impugnato può rendere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso principale e incidentale.
- Se l'incompetenza dell'ufficio che ha formato il ruolo determina la nullità dell'atto presupposto, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito e, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, decidere la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.
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