Cassazione Penale, Ordinanza n. 13681/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per l'effetto ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commesso a Vittoria il 19/02/2020. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, in particolare, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché, secondo giurisprudenza consolidata richiamata in sentenza, la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sia stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica, indice di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di recidiva reiterata specifica.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando risulti riconosciuta la recidiva reiterata specifica, poiché tale dato è sintomatico di una più elevata pericolosità sociale e di un maggiore grado di colpevolezza.
- Il motivo di ricorso che invoca l'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato se contrastante con un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la particolare tenuità in presenza di recidiva reiterata specifica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13641/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13666/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13668/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13669/2026 del 15/04/2026
- ordinanza_penale · 15 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13670/2026 del 15/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →