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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13681/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per l'effetto ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero. È stata quindi mantenuta ferma la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato previsto dall'art. 76, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commesso a Vittoria il 19/02/2020. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto, in particolare, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché, secondo giurisprudenza consolidata richiamata in sentenza, la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando sia stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica, indice di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello e oggetto del ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in presenza di recidiva reiterata specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando risulti riconosciuta la recidiva reiterata specifica, poiché tale dato è sintomatico di una più elevata pericolosità sociale e di un maggiore grado di colpevolezza.
  • Il motivo di ricorso che invoca l'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondato se contrastante con un consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la particolare tenuità in presenza di recidiva reiterata specifica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiEsecuzione penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

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