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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27088/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava avvisi con cui il Comune aveva liquidato a carico della società ICI e IMU per gli anni 2011-2015. Gli avvisi erano stati emessi e notificati prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione redatto dopo un accesso della Guardia di Finanza. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza del 19 ottobre 2021, aveva rigettato l’appello del Comune e confermato l’annullamento degli avvisi per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Commissione regionale non avesse esaminato la censura d’appello sulla legittimazione passiva della società, quale concessionaria dell’area demaniale; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che la disciplina ICI e IMU non prevedesse accessi, ispezioni o verifiche e quindi non imponesse il contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l’omessa pronuncia sulla legittimazione passiva: la questione era stata assorbita dalla decisione sull’illegittimità degli avvisi e, secondo la Corte, la sua trattazione era comunque presupposta rispetto all’esame della controversia. Ha inoltre respinto la censura relativa all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Nel regime applicabile ai fatti, quando l’Amministrazione compie accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività, l’avviso non può essere emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura, salvo specifiche ragioni d’urgenza; l’inosservanza comporta la nullità dell’atto, indipendentemente dalla natura armonizzata o non armonizzata del tributo e senza necessità della prova di resistenza. La regola vale anche per ICI e IMU e per accessi brevi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per il progressivo consolidamento della giurisprudenza, anche alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata, quindi, alcuna omissione di pronuncia sul motivo di appello, risultando il suo esame assorbito nelle ragioni della decisione assunta ed il Comune non ha nulla di cui dolersi sul punto.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta è assorbita dalla ragione della decisione adottata; nel caso concreto, la censura sulla legittimazione passiva non richiedeva un esame autonomo dopo la conferma dell’annullamento degli avvisi.

  • art. 12, commi 1 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (nel regime anteriore alle modifiche di cui dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212) sancisce l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale ogniqualvolta l'Amministrazione finanziaria effettui accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività o l'abitazione. L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni è nullo e tale invalidità opera per qualsiasi tipologia di tributo e non richiede la cosiddetta prova di resistenza, poiché il mancato rispetto del termine impedisce ex se la valutazione delle osservazioni del contribuente, inficiando la legittimità dell'intero procedimento

    Nel regime anteriore alle modifiche indicate in sentenza, l’obbligo di attendere sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura opera quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’attività o nell’abitazione. L’emissione anticipata dell’atto è nulla per qualsiasi tributo e non richiede che il contribuente dimostri quali osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito, salvo la ricorrenza di specifiche ragioni d’urgenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Va, però, dato atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alle modifiche dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, l’art. 12, comma 7, impone il contraddittorio endoprocedimentale quando l’Amministrazione effettua accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività o l’abitazione del contribuente. L’avviso emesso prima del decorso di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura è nullo, salvo specifiche ragioni d’urgenza.
  • La nullità derivante dalla violazione del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, opera per qualsiasi tipologia di tributo e non richiede la prova di resistenza, poiché il mancato decorso del termine impedisce la valutazione delle osservazioni del contribuente.
  • La garanzia del termine dilatorio si applica anche agli accessi brevi finalizzati all’acquisizione di documenti e decorre dalla consegna del verbale che conclude le operazioni, indipendentemente dalla denominazione o dal contenuto meramente istruttorio o descrittivo del verbale.
  • Non integra omessa pronuncia l’assorbimento di una questione quando la decisione adottata su un’altra questione è sufficiente a definire la controversia; l’assorbimento può riguardare anche una censura sulla legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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