Cassazione Civile, Ordinanza n. 12306/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendo l'eccezione di tardività dell'appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dai contribuenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio d'appello e di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica avevano impugnato davanti al giudice tributario gli avvisi di presa in carico notificati dall'agente della riscossione, relativi a una somma dovuta in base a un avviso di accertamento emesso nei confronti dell'associazione, del suo legale rappresentante pro tempore e dell'autore materiale delle violazioni. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; in appello, invece, la corte tributaria regionale aveva accolto il gravame ritenendo che gli avvisi di accertamento prodromici non fossero stati notificati agli appellanti, sicché mancava un valido presupposto per affermarne la responsabilità solidale per i debiti tributari dell'ente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la tardività dell'appello e la conseguente inammissibilità del gravame; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che non fosse stata riconosciuta la responsabilità solidale dei membri del consiglio direttivo per i debiti dell'associazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per censurare in cassazione l'errore di diritto della sentenza impugnata, consistente nella mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte esclude che l'omessa pronuncia su un'eccezione processuale debba essere necessariamente veicolata tramite tale vizio, richiamando il principio per cui l'omesso esame di questioni processuali non integra di regola omessa pronuncia.
Il termine semestrale per impugnare una sentenza non notificata decorre dalla pubblicazione della decisione; nel caso concreto, anche applicando la sospensione straordinaria, il termine per appellare era scaduto prima della notifica dell'appello.
La Corte applica la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza del termine cade in un giorno festivo o comunque non lavorativo, ai fini del calcolo del termine di impugnazione.
art. 1, comma 199, legge n. 197 del 2022
Ha operato, nel caso concreto, una sospensione di undici mesi dei termini che ha inciso sul computo del termine per proporre appello.
La sospensione feriale non è cumulabile con altre sospensioni dei termini processuali quando i rispettivi periodi coincidono o si sovrappongono.
Il secondo motivo invocava questa norma per sostenere la responsabilità solidale dei membri del consiglio direttivo per le obbligazioni dell'associazione, ma la censura è rimasta assorbita per l'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando un termine per impugnare è soggetto a più sospensioni o proroghe, queste non si sommano automaticamente: occorre verificare se i periodi si sovrappongono, perché in caso di coincidenza la sospensione ulteriore non opera cumulativamente.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione attiene a un presupposto processuale fondante e può essere scrutinata in cassazione anche se il giudice di merito non vi si sia espressamente pronunciato, purché la questione sia stata ritualmente dedotta.
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra, di regola, il vizio di omessa pronuncia nei termini propri delle domande ed eccezioni di merito.
- Se l'impugnazione è tardiva, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando inammissibile l'appello, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Nella verifica del termine per appellare una sentenza non notificata, il calcolo va effettuato partendo dal termine ordinario, applicando le eventuali sospensioni speciali e solo successivamente la proroga al primo giorno non festivo se la scadenza cada in giorno festivo.
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