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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05304/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta in primo grado da due proprietari di un terreno, i quali sostenevano che una porzione di mappale fosse di loro proprietà e che gli acquirenti di un vicino compendio immobiliare la occupassero come parcheggio senza titolo. Gli attori chiedevano l'accertamento della proprietà del mappale e il rilascio immediato dell'area. Gli acquirenti si opponevano, chiedevano la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di altra causa di annullamento del rogito di compravendita, sostenevano che il terreno fosse in realtà parte del compendio acquistato e formulavano domanda riconvenzionale per far dichiarare l'esistenza di un diritto di superficie in favore del proprio immobile o, in subordine, l'acquisto per usucapione. Il Tribunale respingeva la sospensione e, all'esito di CTU, accoglieva la domanda degli attori dichiarando la proprietà del mappale in capo a questi ultimi e ordinandone il rilascio. La Corte d'appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento del diritto di superficie; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valutato le risultanze della CTU sulla presenza di manufatti e strutture pertinenziali sull'area controversa. Nelle more i ricorrenti chiedevano anche dichiararsi la cessazione della materia del contendere, invocando una successiva sentenza di risoluzione del contratto di compravendita, ma la Corte ha ritenuto la richiesta infondata perché non accompagnata da rinuncia al ricorso e perché la domanda originaria era di rivendica di una particella estranea al contratto, sicché permaneva l'interesse alla decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché tra la causa di rivendica della particella e il giudizio di annullamento del rogito non sussisteva un rapporto di pregiudizialità tecnica idoneo a imporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché il bene contestato non risultava ricompreso nel contratto di compravendita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la domanda di accertamento di una servitù per interclusione costituiva domanda nuova rispetto alla riconvenzionale originaria, che riguardava solo diritto di superficie o usucapione; inoltre non ricorreva alcuna omessa pronuncia, avendo i giudici di merito rigettato le domande riconvenzionali per difetto di allegazioni e prova, in particolare del possesso utile all'usucapione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme, non avendo i ricorrenti indicato le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado, e comunque perché i giudici di merito avevano concordemente escluso la prova dei presupposti dell'usucapione. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    "il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"

    La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità tecnica tra le due cause, con indispensabile antecedenza logico-giuridica della questione pregiudicante e necessità che i fatti siano giudicati nello stesso modo; se la controversia principale non dipende dalla validità del diverso giudizio, la sospensione non va disposta.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato in coordinamento con l'art. 295 c.p.c. nella ricostruzione dei presupposti della sospensione necessaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia in realtà esaminato e rigettato la domanda, anche implicitamente, oppure quando la doglianza riguarda una domanda nuova non proposta in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato come parametro del primo motivo per dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per la dedotta violazione di legge sulla decisione relativa al diritto di superficie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348 ter c.p.c., comma 5

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo iter logico-argomentativo.

  • art. 1158 c.c.

    Per l'usucapione è necessario il possesso pacifico, pubblico, continuato e ventennale; la mancanza di allegazione e prova di tali requisiti impedisce l'accoglimento della domanda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità in senso tecnico tra due giudizi: la decisione della causa pregiudicata deve dipendere necessariamente dalla definizione della causa pregiudicante, non essendo sufficiente una semplice connessione o l'utilità pratica dell'altra lite.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito ha esaminato la questione e l'ha respinta, anche sulla base di accertamenti istruttori; né può essere denunciata con successo se la dedotta questione introduce una domanda nuova non proposta in primo grado.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze di merito e non dimostra che i fatti posti a base delle decisioni siano differenti.
  • La domanda di usucapione richiede una specifica allegazione e prova del possesso utile, cioè pacifico, pubblico, continuo e protratto per il tempo di legge; in mancanza, la domanda deve essere rigettata.
  • Quando il bene oggetto della rivendica non risulta compreso nel titolo di acquisto contestato, la validità del relativo contratto non costituisce antecedente logico-giuridico necessario della decisione sulla proprietà del bene stesso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProveImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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