Cassazione Civile, Ordinanza n. 32442/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il recupero di somme iscritte a ruolo pari a euro 43.436,39. La contribuente aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a varie cartelle di pagamento e, entro 90 giorni, aveva presentato un'istanza di annullamento/sospensione ai sensi dell'art. 1, commi 537 e ss., della l. n. 228 del 2012, deducendo vizi della pretesa e lamentando la mancata risposta dell'amministrazione. Il giudice tributario regionale ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che, decorso inutilmente il termine di 220 giorni senza risposta dell'ente, le partite fossero annullate di diritto. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo che la domanda di nullità/annullamento ex lege era stata proposta solo in appello e che il giudice aveva deciso su una domanda nuova; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 537 e ss., l. n. 228 del 2012, deducendo che l'istanza era generica e che i motivi addotti non rientravano tra le cause tassative di sospensione previste dalla norma, perché riguardavano anche vizi dell'attività dell'agente della riscossione e non della pretesa originaria dell'ente creditore.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame del merito alla luce del principio di diritto enunciato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'annullamento di diritto previsto dalla disciplina sulla sospensione della riscossione non opera automaticamente per il solo decorso del termine e per la mancata risposta, ma richiede che i motivi dell'istanza attengano a vizi della pretesa originaria dell'ente creditore, non a profili imputabili all'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per denunciare la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione al preteso superamento del thema decidendum.
È stato invocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha però escluso che vi fosse ultrapetizione, ritenendo la questione rilevabile anche in appello.
Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. nel primo motivo; non è stata ravvisata violazione.
art. 1, commi 537-542, l. n. 228 del 2012
Disciplina la sospensione della riscossione e l'annullamento di diritto dei ruoli in presenza di specifiche cause riferibili alla pretesa creditizia; la Corte ne restringe l'ambito ai vizi della pretesa originaria dell'ente creditore.
art. 1, comma 538, lett. f), l. n. 228 del 2012
La formula ampia va letta in coerenza con la finalità della norma e non si estende ai vizi dell'attività riscossiva imputabili all'agente della riscossione.
art. 1, comma 539, l. n. 228 del 2012
L'annullamento di diritto non presuppone necessariamente una domanda espressa, ma presuppone comunque che la fattispecie dedotta rientri nelle ipotesi tipizzate dalla norma.
art. 1, comma 540, l. n. 228 del 2012
La mancata risposta entro 220 giorni produce l'annullamento di diritto solo se l'istanza si fonda su cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per escludere che vizi legati alla decadenza dell'agente della riscossione rientrino nell'ambito della sospensione/annullamento disciplinata dalla l. n. 228 del 2012.
d.lgs. n. 159 del 2015, art. 1
Ha modificato la disciplina della l. n. 228 del 2012, sopprimendo la lett. f); la Corte richiama il regime temporale delle modifiche.
art. 15 d.lgs. n. 159 del 2015
Regola il regime transitorio: le modifiche si applicano alle dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, restando ferma la disciplina previgente per le domande antecedenti.
art. 241, comma 1, lettera aaa), d.lgs. n. 33 del 2025
Citato incidentalmente per l'abrogazione del comma con decorrenza dal 1 gennaio 2026; non incide sulla decisione, che si fonda sulla disciplina ratione temporis vigente.
Massime di principio
- Nel procedimento di sospensione della riscossione ex l. n. 228 del 2012, il decorso del termine di 220 giorni senza risposta dell'ente non determina automaticamente l'annullamento del ruolo: è necessario che l'istanza sia fondata su motivi rientranti nelle ipotesi tipizzate dalla legge e idonei a incidere sulla pretesa originaria del creditore.
- Le cause di sospensione e di eventuale annullamento d'ufficio previste dalla disciplina sulla riscossione mediante ruolo devono essere interpretate in modo funzionale alla ratio della norma, che è quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra ente creditore e agente della riscossione; ne restano esclusi i vizi imputabili all'attività dell'agente della riscossione.
- L'annullamento di diritto del ruolo non richiede necessariamente una domanda espressa formulata in termini sacramentali, ma il giudice deve comunque verificare d'ufficio se i fatti dedotti integrino una delle cause legali di sospensione/annullamento.
- In presenza di una dichiarazione del contribuente ex art. 1, commi 537 e ss., l'agente della riscossione può compiere una delibazione sommaria per respingere istanze manifestamente dilatorie o fondate su documentazione non pertinente.
- La disciplina previgente della l. n. 228 del 2012 continua ad applicarsi alle dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. n. 159 del 2015, secondo il relativo regime transitorio.
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