Cassazione Civile, Ordinanza n. 31808/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio la controparte per ottenere l'esecuzione di un accordo raggiunto in mediazione, allegato al relativo verbale omologato dal tribunale, chiedendo il trasferimento della proprietà di alcuni terreni agricoli e, in via subordinata o comunque anche, l'emanazione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che l'accordo non fosse validamente sottoscritto da tutte le parti presenti alla mediazione e che il decreto di omologa fosse viziato; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo inoltre che l'obbligo di trasferire il bene, essendo gratuito, integrasse un preliminare di donazione nullo e quindi non eseguibile ex art. 2932 c.c., oltre a escludere la prova del danno per la domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di appello avesse attribuito all'accordo di mediazione una interpretazione della volontà delle parti non prospettata da alcuna delle parti, con conseguente ultrapetizione o comunque violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura sull'interpretazione dell'accordo, perché ha ritenuto preliminare e fondata l'eccezione di tardività del ricorso. Ha calcolato il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio iniziato dopo il 4 luglio 2009, tenendo conto anche della sospensione feriale, e ha rilevato che il ricorso risultava predisposto e notificato oltre la scadenza. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
è richiamato come base per la richiesta di sentenza costitutiva sostitutiva del rogito; la Corte di merito aveva escluso la possibilità di applicarlo a un preliminare di donazione nullo, ma la Cassazione non ha esaminato il punto nel merito perché il ricorso è stato dichiarato tardivo
il ricorrente lo invocava per denunciare un'interpretazione della volontà negoziale asseritamente eccedente i limiti del petitum e della domanda
è applicato per individuare il termine lungo di sei mesi per proporre impugnazione, con conseguente tardività del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
è citato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Il termine lungo di impugnazione va calcolato dalla pubblicazione della sentenza impugnata, tenendo conto della disciplina applicabile al rito e della sospensione feriale dei termini.
- La doglianza ex art. 112 c.p.c. sull'asserita eccedenza rispetto alla domanda non può essere scrutinata se l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la soccombenza le spese del giudizio di legittimità e l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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