Cassazione Civile, Ordinanza n. 21046/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società commerciale per ottenere la dichiarazione di inefficacia di cinque pagamenti eseguiti nel periodo sospetto in favore di una controparte commerciale, con conseguente condanna alla restituzione di circa euro 948.430,07 oltre interessi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provata la scientia decoctionis della destinataria dei pagamenti, valorizzando il ritardo e la modalità di pagamento mediante assegni bancari postdatati, nonché la grave crisi economico-finanziaria emergente dai bilanci e da notizie di stampa. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito rilevanza alla mancata contestazione dei mastrini contabili, in un giudizio cui non sarebbe stato applicabile ratione temporis il principio di non contestazione; 2) erronea valutazione delle prove, sempre per l'asserita applicazione del principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere desunto la consapevolezza dello stato di insolvenza dal pagamento con assegni postdatati, modalità che sarebbe stata pattuita sin dall'inizio dei rapporti; 4) omesso esame di fatto decisivo circa l'assunto che, dopo l'acquisizione di altra società, la ricorrente avrebbe subordinato le nuove forniture al pagamento anticipato; 5) erronea valutazione della rilevanza di bilanci e notizie di stampa nella dimostrazione della conoscenza dello stato di crisi della debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero infondati nella premessa, poiché la Corte territoriale non aveva fondato la decisione sul principio di non contestazione ma aveva solo richiamato, in narrativa, la difesa della procedura circa la mancata contestazione dei mastrini. Ha inoltre affermato che le censure relative alle presunzioni semplici e alla valutazione delle prove tendevano, in sostanza, a ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, senza indicare un effettivo fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la sentenza impugnata non aveva posto a base decisiva gli asseriti fatti denunciati oppure li aveva comunque esaminati e ritenuti privi di valenza probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
Norma posta a base dell'azione revocatoria fallimentare relativa ai pagamenti compiuti nel periodo sospetto.
Il principio di non contestazione non è stato applicato come fondamento decisorio dalla Corte di merito; il suo richiamo in motivazione era meramente narrativo.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la costruzione del ragionamento presuntivo sono rimesse al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sull'omesso esame è limitato al mancato scrutinio di un fatto storico decisivo e controverso; non consente una nuova valutazione delle prove.
Richiamato per il deposito di memoria nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la valutazione del materiale probatorio chiedendo una nuova lettura dei fatti, salvo che si denunci un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Il principio di non contestazione non può dirsi violato se la sentenza di merito non vi abbia fatto realmente applicazione come ratio decidendi, ma si sia limitata a riportare una difesa di parte nella motivazione narrativa.
- In tema di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis può essere accertata mediante presunzioni semplici; la scelta degli indizi e la loro attitudine dimostrativa appartengono al giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione se la motivazione è logicamente congrua.
- La deduzione che una modalità di pagamento fosse pattuita tra le parti non è di per sé decisiva se il giudice di merito ha comunque valorizzato altri elementi indiziari idonei a sorreggere la conclusione sulla conoscenza dello stato di insolvenza.
- La censura di omesso esame è inammissibile quando il fatto asseritamente trascurato risulti in realtà esaminato dal giudice di merito, ancorché valutato come privo di efficacia probatoria.
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