Cassazione Civile, Ordinanza n. 04824/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva notificato alla società più avvisi di accertamento relativi a diversi anni d'imposta, rettificando i redditi d'impresa per maggiori ricavi ritenuti derivanti dall'utilizzazione di immobili nella disponibilità della contribuente. I ricorsi introdotti davanti alla CTP erano stati respinti. In appello la CTR aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione della società per tardività, ritenendo applicabile il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla legge n. 69 del 2009. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi non si applicasse al processo tributario e che, comunque, la lite fosse già pendente al momento della notifica degli avvisi di accertamento, sicché il termine annuale avrebbe dovuto ritenersi ancora operante. Contestava anche l'insufficiente motivazione della CTR sul punto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha affermato che l'avviso di accertamento è atto amministrativo e non atto processuale, per cui la pendenza del giudizio tributario decorre dalla proposizione del ricorso e non dalla notifica dell'avviso. Ha inoltre ribadito che la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta dalla legge n. 69 del 2009 per il rito civile, si applica anche al processo tributario in virtù del rinvio operato dall'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 all'art. 327 c.p.c., trattandosi di rinvio mobile e non essendovi incompatibilità con il rito speciale. Poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 24 maggio 2010 e l'appello era stato proposto il 1 luglio 2011, il gravame era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile dalla CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La ricorrente ha formulato il motivo sia per violazione di legge sia per vizio di motivazione.
come modificato dall'art. 46, diciassettesimo comma, della legge n. 69 del 2009
La Corte ha ritenuto che la riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi si applichi anche al processo tributario.
art. 38, terzo comma, d.lgs. n. 546 del 1992
Poiché rinvia all'art. 327 c.p.c. in assenza di notificazione della sentenza, consente l'applicazione nel processo tributario della disciplina del termine lungo del rito civile, anche nelle successive modifiche.
art. 46, diciassettesimo comma, legge n. 69 del 2009
Ha modificato il termine lungo di impugnazione nel processo civile, riducendolo da un anno a sei mesi.
art. 58 disposizioni transitorie legge n. 69 del 2009
le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore
La Corte ha escluso che il riferimento al solo giudizio civile impedisca l'applicazione nel processo tributario, valorizzando il rinvio mobile operato dal d.lgs. n. 546 del 1992.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'avviso di accertamento è un atto amministrativo impositivo e non determina, di per sé, l'instaurazione del giudizio: la pendenza della lite coincide con la proposizione del ricorso giurisdizionale.
- La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, introdotta nel rito civile, si applica anche al processo tributario, perché l'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 rinvia in modo mobile all'art. 327 c.p.c. per quanto non diversamente disposto e compatibile.
- In mancanza di notificazione della sentenza, la tempestività dell'impugnazione nel processo tributario va verificata alla luce del termine lungo vigente al momento della proposizione dell'appello; se l'appello è proposto oltre sei mesi dal deposito della sentenza, esso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
- Il rinvio del rito tributario al codice di procedura civile opera salvo incompatibilità espressa o sistematica: solo una disciplina del rito ordinario incompatibile con il processo tributario potrebbe non trovare applicazione in quest'ultimo.
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