Sentenza n. 4258/2026 - Napoli, Sezione 6
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\10\2025: avverso e per la declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura di Caserta in data 14 ottobre 2025 in relazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno e successivo diniego della Prefettura di Caserta fondato sulla scadenza del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Nelle more, l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di diniego, impugnato con motivi aggiunti, sostenendo che il titolo di soggiorno era scaduto il 5 settembre 2023 e disponendo anche la revoca del nulla osta. Il ricorrente aveva ottenuto il permesso il 22 luglio 2022, ne aveva chiesto il rinnovo il 31 luglio 2023, prima della scadenza, ed era stato convocato dalla Questura soltanto il 14 marzo 2024; in tale occasione gli era stato indicato di presentare domanda di conversione, poi inoltrata il 21 marzo 2024. Deduceva violazione della disciplina sull’immigrazione, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che il termine per la domanda di conversione non fosse decadenziale, ma ordinatorio o sollecitatorio. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare i presupposti sostanziali della conversione, inclusi lo svolgimento di attività lavorativa stagionale regolare, la disponibilità di un rapporto di lavoro subordinato, il reddito superiore a 11.000 euro annui e la perdurante titolarità di un contratto a tempo indeterminato, anziché fondare il diniego esclusivamente sulla scadenza formale del permesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo contro il silenzio, poiché l’amministrazione aveva adottato un provvedimento espresso, sebbene negativo. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego. L’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 subordina la conversione alla sussistenza di requisiti sostanziali — almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato — ma non stabilisce un termine decadenziale per presentare la domanda. In assenza di un’espressa previsione legislativa, la natura perentoria del termine non può essere ricavata in via interpretativa, poiché le decadenze sono di stretta interpretazione e devono essere previste dalla legge. La scadenza formale del permesso non impedisce quindi di per sé la conversione, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali; l’amministrazione deve procedere a una valutazione effettiva e complessiva della posizione dell’interessato. Nel caso concreto il diniego si fondava esclusivamente sulla scadenza del titolo e non considerava né la tempestiva domanda di rinnovo presentata prima della scadenza né i requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
L’azione contro il silenzio è divenuta improcedibile dopo l’adozione del provvedimento espresso dell’amministrazione durante il giudizio.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione individua requisiti sostanziali per la conversione, ma non prevede un termine decadenziale per la presentazione della domanda; la scadenza formale del permesso non è ostativa di per sé, se risultano dimostrati i requisiti sostanziali.
È stata applicata la riduzione del cinquanta per cento nella liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa stagionale regolare e la disponibilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- Poiché l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non prevede un termine decadenziale per la presentazione della domanda di conversione, la natura perentoria di un eventuale termine non può essere desunta in via interpretativa; le decadenze sono di stretta interpretazione e devono essere stabilite dalla legge.
- La scadenza formale del permesso di soggiorno da convertire non costituisce, di per sé, motivo ostativo alla conversione quando l’interessato dimostri la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del permesso per lavoro subordinato.
- È illegittimo il diniego di conversione fondato esclusivamente sulla scadenza del permesso o sulla tardiva presentazione della domanda, senza una valutazione dei requisiti sostanziali previsti dalla legge e delle circostanze rilevanti della posizione dell’interessato.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio rende improcedibile l’azione originariamente proposta contro il silenzio, mentre il provvedimento espresso può essere impugnato con motivi aggiunti.
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