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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10051/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Presezzo (BG), di proprietà di un ente religioso e adibito al culto, per il quale era stata presentata una proposta di classamento in categoria E/7 con rendita pari a zero. L’Ufficio Provinciale del Territorio ha rettificato la proposta, attribuendo una rendita catastale di euro 4.510,00. I giudici di merito hanno annullato la rettifica, ritenendo in sostanza che per gli immobili destinati esclusivamente al culto non vi fosse obbligo di attribuire una rendita. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; 2) violazione della disciplina catastale, sostenendo che gli edifici di culto, se dichiarati o variati in catasto, devono comunque essere censiti con attribuzione di rendita e non possono avere rendita zero; 3) falsa applicazione delle norme sul reddito fondiario e sulla rendita catastale, deducendo che l’esenzione fiscale dell’immobile non esclude l’assegnazione della rendita catastale. La resistente ha sostenuto, tra l’altro, che la rendita non sarebbe necessaria e che la disciplina regolamentare non potrebbe imporre l’attribuzione di una rendita a immobili che non producono reddito.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficientemente chiara e controllabile, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che, in caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali e, poiché non rientra tra gli immobili iscrivibili senza attribuzione di rendita, la proposta catastale deve indicare una categoria e una rendita diversa da zero. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dell’ente religioso e confermando l’avviso di rettifica catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La richiesta di pubblica udienza avanzata dalla controricorrente è stata disattesa, perché il collegio può escludere discrezionalmente la trattazione in pubblica udienza quando i principi di diritto siano già consolidati o la questione non sia oggettivamente inedita.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di pubblica udienza, ma la Corte ha ritenuto non necessario disporla.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del dovere di motivazione; la Corte ha affermato che la sentenza di merito, pur sintetica, consentiva il controllo logico-giuridico.

  • art. 6, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Le esenzioni dall’obbligo di dichiarazione in catasto per i fabbricati destinati all’esercizio del culto non escludono, in caso di dichiarazione o variazione catastale, l’attribuzione della rendita secondo le norme generali.

  • art. 8, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Le unità immobiliari destinate all’esercizio pubblico del culto non si classificano nelle categorie ordinarie, ma ciò non comporta che, se dichiarate in catasto, restino prive di rendita.

  • art. 30, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per le unità immobiliari di cui all’art. 8 la rendita catastale si accerta comunque con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 3, comma 2, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    Gli edifici di culto pubblico non rientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita.

  • art. 1, commi 2 e 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    La proposta di classamento e rendita presentata dal proprietario è soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria, anche ai fini della rendita definitiva.

  • art. 20, R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    La dichiarazione di variazione catastale deve contenere la proposta di categoria e rendita, secondo il sistema richiamato dalla Corte.

  • art. 56, D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La dichiarazione per l’accertamento di immobili urbani di nuova costruzione deve seguire le regole catastali generali, anche per gli edifici di culto se dichiarati.

  • art. 36, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte richiama la nozione di reddito di fabbricati come fondata sulla suscettibilità del bene a produrlo, non sulla produttività effettiva attuale.

  • art. 36, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione; ciò incide sul profilo impositivo, non sull’attribuzione catastale della rendita.

  • art. 25, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte lo richiama per ribadire il collegamento tra redditi fondiari e immobili iscritti con attribuzione di rendita.

  • art. 53 Cost.

    L’attribuzione della rendita catastale agli immobili di culto è ritenuta compatibile con il principio di capacità contributiva, trattandosi di valore tecnico-estimativo e non di tributo.

  • artt. 8 e 19 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina catastale interpretata nei termini indicati leda la libertà religiosa o di culto.

  • artt. 9, 11, 14 CEDU

    La Corte ritiene non decisivi i richiami convenzionali nel caso concreto, trattandosi di controversia fiscale e catastale senza specifico profilo discriminatorio dimostrato.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    Richiamato dalla resistente, ma ritenuto non pertinente nel caso concreto.

  • art. 10 TFUE

    Richiamato dalla resistente in chiave antidiscriminatoria; la Corte lo considera non decisivo ai fini della controversia.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte, cassando la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 100 c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse è stata respinta, perché l’Ufficio ha interesse all’attribuzione della rendita catastale per gli immobili di culto.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente alcun controllo effettivo sul ragionamento decisorio; una motivazione sintetica può essere sufficiente se individua chiaramente la ratio della decisione.
  • Per gli edifici destinati al culto, l’esenzione dall’imposizione fiscale o dall’obbligo di dichiarazione non elimina, se il bene è dichiarato o variato in catasto, la necessità di attribuire una rendita catastale secondo le regole generali.
  • La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale: non coincide con un tributo né costituisce presupposto d’imposta, sicché la sua attribuzione non incide sull’eventuale esenzione fiscale derivante dalla destinazione religiosa del bene.
  • Le fonti secondarie e gli atti di prassi non possono sovvertire il sistema normativo primario; la disciplina catastale va letta nel coordinamento tra norme di esclusione dall’obbligo dichiarativo e norme che impongono, in caso di dichiarazione, l’attribuzione della rendita.
  • Quando il bene rientra in una categoria speciale o particolare e non è incluso tra quelli espressamente iscrivibili senza rendita, la proposta di classamento deve indicare una rendita diversa da zero, soggetta al controllo dell’amministrazione finanziaria.
  • L’interesse ad agire dell’ufficio è configurabile quando la rendita catastale è necessaria per il corretto censimento e la valorizzazione tecnico-inventariale del bene, anche se l’imposta eventualmente non è dovuta.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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