Cassazione Penale, Sentenza n. 11819/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per corruzione continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio (capo G) e per rivelazione di segreti d'ufficio (capo H). Secondo la Corte d'appello l'imputato avrebbe procurato, in favore di Ugo Antonio Barchiesi, atti coperti da segreto investigativo custoditi presso la Compagnia Carabinieri di Policoro e, inoltre, avrebbe consegnato copia di un esposto anonimo (di cui sarebbe stato ispiratore/mandante) a terzi, rivelandone contenuti riservati. Il ricorrente ha dedotto travisamento della prova e l'inesistenza dell'elemento essenziale del reato di corruzione (assenza di un atto d'ufficio concretamente contrario ai doveri), nonché la mancata valutazione dell'origine dell'esposto e della testimonianza del giornalista che potrebbe dimostrarne la diversa provenienza rispetto a quanto affermato dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento al reato di corruzione (capo G): ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste", ritenendo che non vi fosse un atto d'ufficio materiale o equivalente idoneo a costituire il prezzo di corruzione (il tentativo infruttuoso di mettere in contatto l'amico con un ufficiale dei Carabinieri non integra il reato penale, sebbene potesse rilevare sul piano disciplinare). Quanto al reato di rivelazione di segreti d'ufficio (capo H, art. 326 c.p.), la Cassazione ha invece disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, perché la motivazione di merito è carente riguardo alla provenienza dell'esposto (omessa valutazione della dichiarazione del giornalista Amendolara) e quindi necessita una più puntuale verifica del dolo e delle modalità di acquisizione/divulgazione del documento.
Norme richiamate
art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
La Corte rileva che, per integrare il reato, è necessario un "nucleo minimo di consistenza materiale" relativo all'atto d'ufficio oggetto del mercimonio; il mero tentativo infruttuoso di ottenere un contatto o favore, in contesto di rapporti di amicizia, non basta a configurare la corruzione propriamente detta.
art. 321 c.p. (circostanze aggravanti/concorrenti indicate in imputazione)
Richiamato nell'impostazione dell'imputazione originaria; la decisione di cassazione ha però escluso la sussistenza del reato principale richiamato dall'art. 319 nelle concrete modalità contestate.
art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio)
La Corte afferma che un esposto anonimo pervenuto ad un ufficio giudiziario e inerente fatti che coinvolgono magistrati o polizia giudiziaria può rientrare tra gli "atti" riservati ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; pertanto la divulgazione di quel documento può integrare il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, ma occorre verificare le modalità di acquisizione e il dolo dell'agente.
d.lgs. n. 109/2006 (art. 2 lett. e e art. 3 lett. a - profili disciplinari)
La Corte di appello aveva evocato violazioni disciplinari (illegittima interferenza, strumentalizzazione della qualifica) come qualificazione alternativa della condotta; la Cassazione osserva che tali profili disciplinari possono sussistere, ma non sostituiscono la prova richiesta per il reato penale.
art. 329 c.p.p. (atti investigativi e segretezza)
La Corte indica che gli atti relativi a indagini svolte da P.M. e polizia giudiziaria sono atti giudiziari segreti; un esposto pervenuto all'ufficio in funzione investigativa può essere considerato atto riservato.
La Corte ricorda il divieto di applicazione retroattiva: alcune fattispecie introdotte dopo i fatti (es. corruzione per l'esercizio della funzione, traffico di influenze) non potevano essere invocate per qualificare i comportamenti risalenti al 2010.
art. 597, comma 1 c.p.p. (principio devolutivo)
La Cassazione censura la Corte d'appello per aver omesso di valutare una deduzione difensiva (la testimonianza del giornalista) violando il principio devolutivo: la Corte di merito doveva confrontare e motivare sulle questioni devolute.
La Corte ritiene che la Procura Generale sia un ufficio istituzionalmente rilevante rispetto alla riservatezza di atti che coinvolgono magistrati e polizia giudiziaria, giustificando la qualificazione dell'esposto come atto sensibile se pervenuto a tale ufficio.
Massime di principio
- Per il reato di corruzione ex art. 319 c.p. è necessario un "atto" d'ufficio o un comportamento equipollente con un minimo di consistenza materiale: mere sollecitazioni infruttuose o favori nell'ambito di rapporti amicali spesso non costituiscono reato penale ma possono rilevare sul piano disciplinare.
- Un esposto anonimo che raggiunge un ufficio giudiziario e riguarda indagini o condotte di magistrati/polizia giudiziaria può essere considerato atto riservato e quindi soggetto alla tutela dell'art. 326 c.p.; la valutazione della provenienza e della diffusione del documento è però cruciale per determinare la responsabilità penale.
- I giudici di merito devono affrontare e motivare espressamente le deduzioni difensive rilevanti (es. testimonianze che attestano diversa provenienza di documenti); l'omissione costituisce vizio di motivazione che può comportare annullamento e rinvio.
- Non è ammessa l'applicazione retroattiva di fattispecie penali introdotte dopo i fatti: se i fatti sono antecedenti all'entrata in vigore di nuove norme incriminatrici, non possono essere ricondotti a tali fattispecie.
- Quando l'imputato agisce nell'ambito di rapporti personali stretti (amicizia), la valutazione del "prezzo" o del movente della corruzione richiede una rigorosa verifica probatoria per distinguere favori reciproci da un accordo corruttivo con mercimonio della funzione.
- Eventuali profili sussidiari (ad es. illeciti disciplinari) vanno considerati distintamente dal giudizio penale: ciò che è insufficiente per la prova penale può comunque avere rilievo disciplinare.
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