Cassazione Civile, Ordinanza n. 37512/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una sanzione amministrativa, rigettata sia dal Giudice di Pace sia dal Tribunale in appello. Il ricorrente proponeva cassazione articolando due censure: da un lato la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c., assumendo l’erroneità della notificazione effettuata con le modalità per irreperibilità; dall’altro la violazione dell’art. 27 Cost. e del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., in relazione al rigetto del motivo di appello che lamentava il mancato rinvio dell’udienza di primo grado per asserito legittimo impedimento dovuto a esigenze lavorative. Il relatore ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure, osservando che le ricerche svolte per reperire il destinatario erano adeguate e che l’impedimento non risultava documentato.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore, ha escluso la violazione dell’art. 143 c.p.c. ritenendo legittimo il giudizio di irreperibilità del destinatario, anche perché questi risultava cancellato dai registri anagrafici del Comune, e ha ritenuto infondato il secondo motivo per difetto di documentazione del legittimo impedimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le notifiche per irreperibilità presuppongono ricerche diligenti, valutate secondo normalità e buona fede, ma non impongono al notificante di compiere ogni indagine astrattamente possibile o di sostenere spese e attese non ragionevoli.
art. 27 Cost.
La censura richiamata dal ricorrente è stata ritenuta infondata nel caso concreto, poiché il motivo di legittimo impedimento non risultava documentato.
Il principio del contraddittorio è stato evocato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazioni nel rigetto del motivo relativo al rinvio dell’udienza.
Richiamato come parametro generale di normalità e buona fede per valutare l’ordinaria diligenza del notificante nel reperire il destinatario.
È stata seguita la procedura camerale per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente infondato.
Richiamato nel provvedimento di fissazione dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Per legittimare la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., il notificante deve svolgere ricerche diligenti e ragionevoli, commisurate a criteri di normalità e buona fede, senza però essere tenuto a esaurire ogni indagine astrattamente immaginabile.
- Le ricerche sono considerate adeguate quando si concentrano su fonti normalmente idonee a fornire l’attuale residenza, domicilio o dimora del destinatario, come gli uffici anagrafici e l’ultima residenza conosciuta.
- La censura sul mancato rinvio dell’udienza per legittimo impedimento è infondata se l’impedimento non risulta documentato nei gradi di merito e il ricorrente non deduce specificamente di averlo comprovato.
- In sede di legittimità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi risultano manifestamente infondati alla luce di principi di diritto già consolidati e applicati correttamente dal giudice di merito.
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