Cassazione Civile, Ordinanza n. 36227/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La lite trae origine da una successione ab intestato relativa a una metà indivisa di villino e terreno circostante, oltre ad alcuni beni mobili, caduti in comunione tra i coeredi e l'altro condividente. In primo grado veniva chiesta la divisione dei beni comuni e la declaratoria di estinzione di servitù gravanti sul terreno e a favore del fabbricato di proprietà della convenuta. Le parti avevano poi verbalizzato un accordo sulle quote e sulla porzione di terreno da attribuire alla convenuta. Il Tribunale, sulla base di CTU, aveva sciolto la comunione assegnando un lotto agli attori e un lotto alla convenuta, con condanna degli attori al pagamento di un conguaglio, valorizzando la natura edificabile del terreno e ritenendo non decisive le contestazioni sugli abusi edilizi del villino. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 116, 61 e 190 c.p.c. per mancata riconvocazione del CTU a chiarimenti e per l'adesione alle conclusioni peritali; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice considerato le contestazioni del perito di parte sulla stima dell'area assegnata; 3) violazione dell'art. 873 c.c. e delle distanze legali, sostenendo che la porzione attribuita alla convenuta fosse, per dimensioni, inutilizzabile ai fini edificatori e che ciò ne riducesse il valore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di non riconvocare il CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il Tribunale aveva comunque motivato in modo логico e coerente, rispondendo alle critiche del consulente di parte e spiegando che la cubatura edificatoria poteva essere sfruttata anche tramite ampliamento del fabbricato confinante o cessione a terzi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, trattandosi di ricorso contro sentenza di primo grado confermata con declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., era precluso il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre, il motivo censurava una mancata risposta a deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché basato su una lettura della decisione non corrispondente alla ratio decidendi: il Tribunale non aveva collegato il valore del terreno alla possibilità di edificare sul solo lotto assegnato, ma alla sua edificabilità e alle modalità alternative di sfruttamento della cubatura. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente sul prudente apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazione nella valutazione del CTU da parte del giudice di merito
richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio e poteri del giudice
richiamato dalla ricorrente nel contestare il mancato approfondimento delle critiche alla CTU
la declaratoria di inammissibilità dell'appello ha precluso la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di primo grado
richiamato per affermare la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello è stato dichiarato inammissibile sulle medesime ragioni del primo giudice
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile per censurare la mancata risposta a deduzioni difensive; inoltre è precluso nel caso di specie dall'art. 348-ter c.p.c.
richiamato per contestare la violazione delle distanze legali, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi sulla stima del terreno
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La richiesta di riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti o per supplemento di indagine è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il diniego non è censurabile in cassazione se la sentenza contiene una motivazione complessiva che renda superflua o irrilevante l'ulteriore attività istruttoria.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per lamentare la mancata confutazione di deduzioni difensive; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. per le medesime ragioni poste a base della sentenza di primo grado, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza di primo grado.
- Nella divisione di un bene immobile, ai fini della stima della porzione assegnata rileva la potenzialità edificatoria del fondo anche se la sua concreta utilizzazione non si esaurisce nella costruzione sul lotto assegnato, potendo assumere rilievo modalità alternative di sfruttamento della cubatura o della capacità edificatoria.
- Una censura per violazione delle distanze legali è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e assume un presupposto fattuale diverso da quello su cui il giudice ha fondato la decisione.
- In sede di divisione ereditaria, in mancanza di una espressa rinuncia, il conguaglio è dovuto quando vi sia differenza di valore tra quota ideale e quota reale assegnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36111/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36112/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36113/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36115/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36117/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →