Cassazione Civile, Ordinanza n. 18120/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società di leasing aveva concesso nel 2008, con due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, il godimento dei beni a una società utilizzatrice; nel 2012 era subentrata un'altra società nel rapporto. A seguito dell'inadempimento nel pagamento dei canoni, la concedente aveva intimato nel 2016 la risoluzione ex art. 1456 c.c. dei contratti. Successivamente al fallimento della società utilizzatrice subentrata, la concedente si era insinuata al passivo chiedendo l'ammissione di crediti per canoni insoluti, senza domandare la penale da risoluzione anticipata. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano rigettato la domanda ritenendo nulla la clausola contrattuale che disciplinava, in caso di risoluzione, il pagamento dei canoni scaduti e a scadere e la restituzione del ricavato da vendita o riallocazione del bene, per contrasto con l'art. 1526 c.c. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che il tribunale si fosse limitato a richiamare un precedente di legittimità senza spiegare la nullità della clausola; (2) violazione di numerose norme civilistiche e della disciplina del leasing internazionale, sostenendo che la clausola fosse conforme all'art. 1526 c.c. e valida alla luce della Convenzione di Ottawa; (3) violazione delle medesime norme e degli artt. 1175 e 1375 c.c., deducendo che la clausola non fosse nulla ma al più riducibile ex art. 1384 c.c., e che fosse errata la dichiarazione di nullità totale, anche nella parte relativa alla trattenuta dei canoni, perché coerente con l'art. 1526, comma 2, c.c. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, valorizzando il quadro giurisprudenziale consolidato sul leasing traslativo e l'onere del concedente, in sede di insinuazione al passivo, di formulare una domanda completa, allegando il ricavato da riallocazione del bene oppure una stima attendibile del valore di mercato, così da consentire la valutazione della manifesta eccessività della penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione del tribunale era presente e ampia, articolata su due rationes decidendi. Ha chiarito che, per i contratti di leasing traslativo risolti prima della legge n. 124 del 2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c. e non la disciplina sopravvenuta né l'art. 72-quater l.fall.; inoltre, la clausola in esame poteva comunque essere considerata invalida in concreto per la sua genericità e per la rimessione al concedente di tempi, modalità e condizioni di vendita e di riversamento del prezzo all'utilizzatore. Soprattutto, la Corte ha affermato che il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio fondato sulla clausola penale deve proporre una domanda di insinuazione al passivo completa, indicando il valore ricavato dalla diversa allocazione del bene oppure, se mancante, allegando una stima attendibile del suo valore di mercato, per consentire al giudice di valutare l'eventuale eccessività della penale. Poiché la ricorrente non aveva assolto a tale onere, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale clausola risolutiva espressa posta a base dell'intimazione di risoluzione dei contratti
applicato in via analogica al leasing traslativo risolto prima della riforma del 2017; impone riequilibrio tra le parti e consente la valutazione dell'equità della penale e la restituzione dei canoni con equo compenso e risarcimento del danno
invocato nel ricorso tra le norme asseritamente violate in relazione alla validità della clausola
richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della clausola penale
richiamato quale base per la riduzione della penale e non per la sua nullità automatica
richiamato per sostenere la nullità della clausola contestata e, nel ricorso, per censurare tale qualificazione
richiamato nel ricorso in tema di nullità parziale della clausola
richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate
Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1988
invocata per sostenere una disciplina pattizia del leasing internazionale che consentirebbe il pagamento anticipato dei canoni e una penale non eccessiva
art. 13, §2, lett. b, Convenzione di Ottawa sul leasing finanziario internazionale del 28 maggio 1988
richiamato dal ricorrente per affermare che il risarcimento deve porre il concedente nella situazione dell'esatto adempimento e non essere eccessivo
richiamato nel terzo motivo in relazione ai doveri di correttezza
richiamato nel terzo motivo in relazione all'esecuzione secondo buona fede
escluso per i contratti risolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
considerata non retroattiva; applicabile solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge
richiesto per l'insinuazione al passivo da parte del concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante dalla clausola penale
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato nel primo motivo per censurare la motivazione della sentenza di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel leasing finanziario traslativo risolto prima della riforma del 2017 continua ad applicarsi, in via analogica, l'art. 1526 c.c.; la disciplina sopravvenuta della legge n. 124 del 2017 non ha efficacia retroattiva.
- La clausola che, in caso di risoluzione, cumuli canoni scaduti, canoni a scadere e valore del bene è compatibile solo se consente un effettivo riequilibrio tra le prestazioni e non determina un ingiustificato arricchimento del concedente.
- Anche quando la clausola penale non sia nulla in astratto, il giudice deve verificarne la concreta operatività e la sua eventuale manifesta eccessività alla luce delle modalità di liquidazione previste in contratto.
- Nel procedimento di insinuazione al passivo, il concedente che invochi la penale derivante dalla risoluzione del leasing deve allegare in modo completo il valore ricavato dalla riallocazione del bene oppure, in mancanza, una stima attendibile del suo valore di mercato, così da consentire la valutazione giudiziale dell'equità della penale.
- Se il creditore non fornisce gli elementi necessari a consentire la verifica dell'equilibrio restitutorio e della proporzionalità della penale, la domanda non può essere accolta e il ricorso è destinato al rigetto.
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