Cassazione Penale, Sentenza n. 20768/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per omessa motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La difesa aveva chiesto le attenuanti in appello richiamando l'incensuratezza e un generico "comportamento processuale", senza fornire elementi concreti o circostanziati che dimostrassero profili di meritevolezza tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la richiesta di attenuanti generiche ab origine manifestamente infondata per genericità e carenza di elementi specifici; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, se il motivo di appello è manifestamente infondato "ah origine", la mancata trattazione in secondo grado non crea interesse all'impugnazione in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma indicata come uno dei reati per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile; non oggetto di specifica interpretazione nella motivazione della Cassazione relativa al motivo di ricorso.
Ulteriore norma del codice della strada richiamata tra i reati contestati all'imputato; la decisione di Cassazione si concentra però sul profilo delle attenuanti e sull'inammissibilità del ricorso.
la sola incensuratezza non può essere posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche
Dopo le modifiche della legge n. 125/2008, il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi concreti e circostanziati che evidenzino profili di meritevolezza e non può fondarsi unicamente sull'assenza di precedenti penali.
Richiamato implicitamente per delimitare l'ambito delle attenuanti generiche: tali attenuanti devono rappresentare situazioni non già contemplate tra le circostanze di cui all'art. 133, ma con connotazioni tali da richiedere una particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena.
Norma processuale invocata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, applicando l'articolo.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per sostenere la legittimità dell'applicazione della misura pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. anche quando non ravvisata assenza di colpa nella scelta dell'impugnazione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci)
Sostiene che le attenuanti generiche devono poggiare su situazioni rilevanti e speciali che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza; la richiesta deve indicare gli elementi che convincano il giudice della fondatezza dell'istanza.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza d'interesse quando il motivo di appello non sia stato considerato in secondo grado per manifesta infondatezza 'ah origine', poiché il suo accoglimento non produrrebbe alcun utile in sede di rinvio.
Massime di principio
- La sola incensuratezza non basta per ottenere le attenuanti generiche: è necessario indicare elementi concreti, specifici e circostanziati che dimostrino profili di meritevolezza.
- Espressioni generiche come "comportamento processuale" vanno dettagliate: descrivere atti, comportamenti o fatti processuali specifici che il giudice possa valutare.
- Le attenuanti generiche non sono un atto di gentilezza del giudice, ma il riconoscimento di situazioni non previste dalle circostanze tipiche che tuttavia giustifichino una particolare considerazione nella quantificazione della pena.
- Se un motivo di appello è manifestamente infondato sin dall'origine, la sua mancata trattazione in secondo grado può rendere inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d'interesse.
- Chi propone impugnazioni deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile per cause non prive di colpa.
- Prassi consigliata per difesa: in appello e in cassazione fornire chiari elementi fattuali e giuridici a supporto delle richieste di attenuanti o di qualunque altro beneficio, evitando formulazioni vaghe o meramente descrittive.
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