Cassazione Civile, Ordinanza n. 25200/2023 del 24/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal furto di un veicolo lasciato in custodia presso una struttura alberghiera e poi presso un'autorimessa convenzionata. Dopo avere indennizzato l'assicurata, la compagnia assicurativa agiva in surrogazione contro la società alberghiera, sostenendo che il credito risarcitorio dell'avente diritto derivasse da un contratto di deposito e quindi fosse soggetto a prescrizione decennale; la controparte eccepiva invece la prescrizione quinquennale propria della responsabilità extracontrattuale. In una precedente sentenza di legittimità la Cassazione aveva accolto il ricorso dell'assicuratore, qualificando il deposito di bene altrui come contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. e affermando la natura contrattuale del diritto alla custodia e restituzione in capo anche al proprietario del bene. La società alberghiera ha quindi proposto revocazione deducendo tre errori di fatto: 1) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso per cassazione dell'assicuratore censurasse la qualificazione e non l'interpretazione del contratto; 2) la sentenza avrebbe deciso su una questione mai prospettata; 3) la Corte avrebbe omesso di esaminare le eccezioni formulate nel controricorso. La ricorrente ha quindi chiesto la revoca della decisione n. 21219/2022.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi addotti non denunciassero veri errori di fatto revocatori, ma al più errori di giudizio o di diritto: il primo motivo contestava una valutazione del significato della doglianza, non una svista percettiva; il secondo denunciava una presunta decisione su questione nuova, che ove esistente integrerebbe errore di diritto e non revocatorio; il terzo lamentava una mancata considerazione di eccezioni, ma la sentenza impugnata le aveva implicitamente ritenute infondate. Conseguentemente, la revocazione è stata respinta in rito, con condanna della società ricorrente alle spese nei confronti dell'assicurazione e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nel rapporto con la co-controricorrente dal ruolo meramente adesivo.
Norme richiamate
Il contratto di deposito avente a oggetto un bene altrui è stato qualificato, nella precedente sentenza oggetto di revocazione, come contratto a favore di terzo, da cui sorge il diritto alla custodia e alla restituzione anche in capo al proprietario del bene.
La corte territoriale aveva ricondotto alla responsabilità extracontrattuale il credito fatto valere, ritenendolo soggetto alla prescrizione quinquennale.
artt. 391-bis c.p.c. e 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione può essere proposta per errore di fatto, ma non per errori di giudizio o di diritto; la Corte distingue la svista percettiva dall'apprezzamento valutativo della censura.
La disciplina processuale richiamata giustifica la trattazione in camera di consiglio del ricorso per revocazione nei casi considerati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore revocatorio di fatto è configurabile solo quando la decisione presupponga una falsa percezione di un dato processuale o fattuale, e non quando la critica investa il modo in cui il giudice ha valutato il contenuto o la portata di una censura.
- La revocazione non può essere utilizzata per contestare errori di giudizio o di diritto della sentenza di legittimità: se la decisione ha affrontato una questione nuova o ha ritenuto implicitamente infondate le eccezioni, il vizio è semmai di diritto e non revocatorio.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione e la qualificazione della doglianza vanno distinte dall'interpretazione del contratto: la qualificazione del rapporto può essere censurata come errore di diritto, ma la revocazione non è lo strumento per rimettere in discussione tale apprezzamento.
- Un ricorso per revocazione è inammissibile quando i motivi sono costruiti come contestazioni della motivazione o dell'esito giuridico della sentenza, senza individuare una specifica svista percettiva decisiva.
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