Cassazione Penale, Sentenza n. 20112/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) censura della qualificazione e della responsabilità contestata (inosservanza/erronea applicazione degli artt. 2320 c.c., 216, 222, 223 legge fall. e 110 c.p.), contestando la conversione della responsabilità da amministratore di fatto a concorrente estraneo e la mancanza di adeguata indicazione della valenza causale delle condotte dell'extraneus nel verificarsi del fallimento; 2) mancata indicazione del contributo causale dell'extraneus rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dei libri contabili (art. 216 legge fall. e 110 c.p.); 3) vizio di motivazione e illegittimità dell'aumento di pena per continuazione relativo al capo 2 (art. 219, comma 2 legge fall., artt. 81 e 110 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato le censure relative alla qualificazione soggettiva dell'imputato e alla sua responsabilità per la bancarotta patrimoniale: ha ritenuto legittima la pronuncia di condanna come concorrente esterno quando rimanga immutata l'azione distrattiva attribuita all'imputato, e ha ritenuto adeguatamente provato il contributo concorsuale rispetto alla bancarotta patrimoniale. Tuttavia ha accolto il secondo motivo con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale (capo 2), perché la sentenza di appello non ha specificato con sufficiente precisione l'apporto causale dell'extraneus rispetto alla sottrazione dei libri contabili. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo 2 e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame su quella fattispecie; nel resto il ricorso è rigettato e le condanne patrimoniali e la pena (tre anni) restano confermate.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla disciplina della società in accomandita semplice e alla qualificazione del socio accomandante; la Corte affronta la questione della responsabilità del socio che si è ingerito nella gestione sociale.
Norma penale sulla bancarotta fraudolenta; utilizzata per valutare l'operatività della fattispecie in relazione ai comportamenti distrattivi e documentali contestati.
Richiamato in ordine ai limiti di applicabilità della responsabilità del socio accomandante; la sentenza discute i confini tra amministratore di fatto e partecipazione come extraneus.
Norma correlata alla bancarotta e alle aggravanti; citata nel quadro delle norme fallimentari richiamate dalla difesa.
art. 219, comma 2, legge fallimentare
Riferito in relazione all'aumento di pena per la continuazione tra reati fallimentari; il giudice ha ritenuto assorbita la questione ma non preclusa al nuovo esame.
Principio del concorso di persone nel reato; impiegato per valutare la responsabilità dell'extraneus rispetto al reato commesso dall'amministratore di diritto.
Richiamato in relazione al corso e al cumulo delle pene (continuazione); oggetto del terzo motivo che è stato ritenuto assorbito ma meritevole di nuovo esame insieme al capo annullato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme di impugnazione in cassazione invocate dal ricorrente per censurare motivazione e applicazione di norme penali e di diritto fallimentare.
Richiamato per il principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza; la Corte conferma che la riclassificazione soggettiva non viola tale principio se l'azione sostanziale attribuita resta immutata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti di esposizione della motivazione del ricorso; la Corte ha motivato nel rispetto dei limiti prescritti.
Massime di principio
- La Corte può cambiare la qualificazione soggettiva dell'imputato (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno) senza violare il principio di correlazione se l'azione materiale imputata rimane la stessa.
- Per ogni capo di imputazione, e in particolare per la bancarotta documentale, è necessario che la sentenza specifichi il contributo causale dell'extraneus; l'assenza di tale specificazione comporta annullamento limitato e rinvio.
- La prova costituita da movimenti di cassa, causali riconducibili al soggetto e documentazione contabile può sufficiente a dimostrare il concorso nelle operazioni distrattive ai fini della bancarotta patrimoniale.
- Questioni relative all'aumento di pena per continuazione dipendono dall'esito sulla responsabilità: se una fattispecie viene annullata, il giudice di merito dovrà riesaminare il bilanciamento e l'eventuale aumento.
- La decisione di riclassificare la posizione dell'imputato non obbliga automaticamente un nuovo avviso di difesa se l'azione materiale contestata resta invariata, ma la motivazione deve essere chiara e congrua.
- La cassazione può limitare l'annullamento a singoli capi quando riscontri insufficiente motivazione specifica solo su quelle fattispecie, confermando il resto della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20005/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20008/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20009/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20011/2024 del 21/05/2024
- Sentenza penale · 21 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 20013/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →