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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23456/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello contestando, tra l'altro, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in conseguenza del mutamento di collegio in primo grado; la valutazione e l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Nicolella) con evidenziate contraddizioni e presunti elementi di non riscontro; la mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); l'errata applicazione della recidiva sulla base di un precedente penalmente marginale e la supposta errata lettura del certificato del casellario; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; e la prescrizione del delitto di tentata estorsione (richiamando art. 56 e art. 629 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (rinnovazione dell'istruttoria) perché la rinnovazione era avvenuta in primo grado prima dell'entrata in vigore della riforma del 2022; ha escluso il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie non consentite in cassazione, richiamando la doppia conforme tra primo e secondo grado; ha confermato la correttezza della valutazione riguardo al concorso di Calò e la esclusione dell'attenuante della minima partecipazione; ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva anche se il precedente riguarda diversa fattispecie dello stesso ambito criminogeno; ha respinto la doglianza sulla prescrizione valutando che il reato non è prescritto alla data odierna considerando la pena ed eventuali aumenti; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma equa di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. proc. pen., comma 4‑ter (D.lgs. 150/2022)

    iniziativa normativa citata nel ricorso

    La Corte osserva che la norma è successiva agli atti del giudizio di primo grado e non può essere applicata retroattivamente per contestare la rinnovazione dell'istruttoria già eseguita.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e

    richiamata nella motivazione

    Limita il sindacato in cassazione alle sole questioni di motivazione mancata, manifestamente illogica o contraddittoria; non consente una nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    norma richiamata nel quadro della valutazione dell'attendibilità dei testimoni

    La violazione di questa norma non determina automatica nullità né è automaticamente sindacabile in cassazione salvo che produca una motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.

  • art. 114 cod. pen.

    attenuante della minima partecipazione

    Per riconoscere l'attenuante è necessario che il contributo del reo sia del tutto marginale e trascurabile rispetto all'evento; una minore efficacia causale non è sufficiente.

  • art. 101 cod. pen.

    riferimento alla recidiva per reati della stessa indole

    La nozione di 'stessa indole' si basa sull'analisi del bene giuridico leso o del movente, non sull'identità formale della norma incriminatrice.

  • DPR 309/1990, art. 74 (comma quinto e sesto)

    citati in relazione al certificato del casellario

    La Corte ha rilevato che, anche se il certificato indica diversa ipotesi (comma sesto), il carattere del precedente è comunque omogeneo rispetto alla fattispecie attuale ai fini della recidiva.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    riferimento al tentativo e al delitto di estorsione

    La riduzione di pena per il tentativo incide sul termine di prescrizione ma, con le aggravanti e gli atti interruttivi considerati, il reato non risultava prescritto.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    richiamati in tema di computo della prescrizione e incremento del termine per aggravanti/atti interruttivi

    Le circostanze aggravanti e gli atti interruttivi prolungano i termini di prescrizione; pertanto la data di prescrizione va calcolata tenendo conto di tali effetti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per la condanna alle spese e ad una somma equa

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente a versare una somma a titolo di spese della fase di legittimità.

Massime di principio

  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria per mutamento del collegio deve essere valutata alla luce delle norme vigenti al momento del fatto processuale: riforme successive non producono effetto retroattivo per sanare vizi antecedenti.
  • In Cassazione il sindacato sulle prove è limitato: non è consentito chiedere una diversa valutazione del peso delle dichiarazioni se non allegando una motivazione assente, manifestamente illogica o contraddittoria nel provvedimento impugnato.
  • La 'doppia conforme' (valutazioni identiche in primo e secondo grado) rafforza la tenuta della ricostruzione probatoria e rende meno probabile il successo del ricorso per vizio di fatto.
  • Per ottenere l'attenuante della minima partecipazione occorre dimostrare un ruolo effettivamente marginale e trascurabile; la mera minore responsabilità rispetto ad altri partecipanti non è sufficiente.
  • L'applicazione della recidiva si basa sulla 'stessa indole' dei reati: non è necessaria l'identità formale dell'articolato normativo se sussistono analogie nel bene giuridico leso o nel movente.
  • Nelle contestazioni relative alla prescrizione è essenziale calcolare il termine tenendo conto della riduzione per il tentativo, delle aggravanti e degli eventuali atti interruttivi; tali elementi possono rendere irrilevante una pretesa estinzione del reato.
  • Le doglianze che sollecitano una diversa lettura delle contraddizioni testimoniali o una diversa comparazione dei riscontri esterni sono, di norma, inammissibili in cassazione salvo che emergano vizi logici gravi e manifesto contrasto nel provvedimento impugnato.

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