Cassazione Civile, Ordinanza n. 01398/2025 del 20/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale. Dopo la revoca dell'ammissione del difensore-assistito, l'interessato aveva ottenuto in sede di opposizione la riammissione al beneficio, con compensazione delle spese; successivamente, nel giudizio di rinvio, il tribunale aveva liquidato le spese dei gradi di legittimità e rinvio a carico del Ministero, disponendone la distrazione in favore del difensore. L'avvocato ha quindi proposto in proprio opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari applicabili alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità e chiedendo che fossero liquidati i minimi, con dimidiazione ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Il tribunale ha respinto nel merito l'opposizione, ritenendo corretta la liquidazione. In cassazione il professionista ha proposto cinque motivi, ma la Corte ha rilevato in via preliminare che l'opposizione contro la revoca dell'ammissione al patrocinio spetta solo alla parte personalmente, non al difensore in proprio; inoltre, la questione sulla liquidazione delle spese nei gradi successivi poteva essere fatta valere solo dal soggetto processuale titolare del relativo rapporto, cioè l'assistito, non dal legale distrattario. La Corte ha quindi ritenuto che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione e non rigettarla nel merito, rendendo superfluo l'esame delle censure di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'opposizione proposta dall'avvocato in proprio avverso la liquidazione delle spese nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato era priva di legittimazione attiva, poiché la legittimazione a contestare la revoca dell'ammissione e i provvedimenti conseguenti spetta alla parte personalmente. Ha aggiunto che il difensore, quale eventuale destinatario della distrazione o titolare del diritto al compenso, ha una distinta legittimazione, ma essa deve essere fatta valere nelle forme previste dall'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, non tramite l'opposizione ex art. 170 proposta in proprio. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente a versare € 500 alla Cassa delle Ammende e con l'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata poiché il Ministero era rimasto intimato.
Norme richiamate
prevede l'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimessa però alla parte personalmente.
è il rimedio utilizzato per contestare la liquidazione delle spese nel regime del patrocinio, ma nel caso concreto era esperibile solo dal soggetto titolare del rapporto processuale e non dal difensore in proprio.
richiamato come disciplina processuale dell'opposizione, senza derogare alla necessaria legittimazione della parte sostanziale.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
è la forma corretta per la liquidazione del compenso spettante al difensore, che ha una propria distinta legittimazione patrimoniale.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del difensore.
invocato per contestare la compensazione delle spese, ma non esaminato nel merito per difetto di legittimazione dell'opponente.
richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese, ma non scrutinato nel merito.
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata poiché la controparte è rimasta intimata.
viene applicato per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamato per la proposta di definizione anticipata per manifesta infondatezza e per la richiesta di decisione del ricorrente.
richiamato con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione avverso la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la legittimazione ad agire spetta alla parte ammessa o revocata, non al difensore che agisca in proprio.
- Il difensore ha una legittimazione autonoma e distinta per far valere il proprio diritto al compenso, ma tale pretesa deve essere coltivata con lo strumento processuale specificamente previsto per la liquidazione del compenso professionale, non mediante l'opposizione proposta in proprio sulla posizione della parte assistita.
- Se l'opposizione è proposta da soggetto privo di legittimazione, il giudice deve dichiararla inammissibile; non è corretto decidere nel merito questioni che presuppongono una valida titolarità dell'azione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze economiche previste dal d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
- La mancata costituzione dell'intimato esclude la liquidazione delle spese processuali in cassazione e la condanna ex art. 96 c.p.c. nei suoi confronti.
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