Cassazione Civile, Ordinanza n. 05577/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, acceso nel 1988 e poi chiuso, nonché da due contratti di finanziamento. La società correntista ha chiesto la dichiarazione di nullità delle clausole che prevedevano interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto e illegittime prassi di antergazione e postergazione della valuta, oltre alla ripetizione delle somme indebitamente addebitate e al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insufficiente la documentazione prodotta per ricostruire integralmente il rapporto, mentre la Corte d’appello ha riformato la decisione ritenendo sufficiente la documentazione prodotta per un arco di circa 22 anni, salvo una lacuna marginale, e ha condannato la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, rigettando però il risarcimento danni per difetto di allegazione e prova. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto ricostruibile il rapporto nonostante la mancanza di estratti conto e scalari relativi all’inizio del rapporto e ad alcuni periodi intermedi; secondo, violazione degli stessi artt. 2033 e 2697 c.c. per avere ritenuto assolto l’onere della prova del correntista nonostante l’asserita mancanza di continuità contabile; terzo, violazione degli artt. 2946 e 1422 c.c. per avere individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato, e non del saldo originario risultante dagli estratti della banca, assumendo che tale criterio eluderebbe la prescrizione dell’azione di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in tema di conto corrente bancario, la mancanza di alcuni estratti conto non impedisce necessariamente la ricostruzione del rapporto, potendo il giudice avvalersi di ulteriori elementi documentali e di una CTU contabile; nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente utilizzato come saldo di partenza il primo estratto disponibile recante saldo a debito e aveva legittimamente ritenuto marginale la lacuna documentale relativa a un solo periodo in un rapporto ultradecennale, in assenza di contestazioni specifiche della banca e di allegazioni del correntista idonee a dimostrare un diverso saldo nel periodo mancante. Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, ribadendo il principio per cui, nelle azioni di ripetizione di indebito fondate sulla nullità di clausole e prassi bancarie, la ricerca delle rimesse solutorie deve essere preceduta dalla rettifica del saldo mediante espunzione degli addebiti illegittimi; solo dopo tale operazione è possibile individuare i versamenti realmente solutori e verificare l’eventuale prescrizione. La banca è stata quindi condannata alle spese, con attribuzione al difensore antistatario, e con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
è stato richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato.
disciplina la ripetizione di indebito; nei rapporti bancari la sua applicazione richiede la previa ricostruzione del dare e avere secondo i principi sull’onere della prova e sulla rettifica del saldo.
regola il riparto dell’onere della prova tra banca e correntista nelle controversie sul conto corrente.
è stato invocato dalla banca in tema di prescrizione ordinaria dell’azione restitutoria.
è stato richiamato per chiarire che la nullità non è soggetta a prescrizione, ma restano soggette a prescrizione le azioni restitutorie, da calcolarsi sulle rimesse realmente solutorie.
è stato richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale come norma che consente di valorizzare argomenti di prova desunti dalla condotta processuale e dagli altri elementi acquisiti.
sono stati citati come fonti da cui può trarsi prova delle movimentazioni attraverso le scritture contabili.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è richiamato per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
è stato indicato per la liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nelle controversie di conto corrente bancario la ricostruzione del saldo non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto dall’apertura del rapporto: il giudice può utilizzare la documentazione disponibile, altri mezzi di prova e una consulenza tecnica contabile, purché sia possibile ricostruire in modo attendibile le movimentazioni rilevanti.
- Se mancano estratti conto iniziali, il saldo di partenza può essere azzerato oppure assunto dal primo estratto disponibile, secondo il caso concreto; se mancano solo alcuni periodi intermedi, la lacuna non impedisce il ricalcolo quando sia marginale e non risulti specificamente dimostrato che in quel periodo siano maturati saldi diversi per effetto di addebiti illegittimi.
- L’onere di allegare e provare un saldo diverso o una diversa evoluzione del conto nei periodi non documentati grava sulla parte che assume l’indebito, mentre la banca non può limitarsi a una contestazione generica dell’idoneità del raccordo tecnico-contabile.
- Nelle azioni di ripetizione di indebito fondate sulla nullità di clausole o prassi bancarie, l’individuazione delle rimesse solutorie deve seguire la rettifica del saldo con espunzione preventiva degli addebiti illegittimi; il saldo originario della banca non è il criterio corretto per stabilire quali versamenti siano stati realmente solutori.
- La prescrizione dell’azione restitutoria opera solo con riguardo ai versamenti realmente solutori individuati all’esito del ricalcolo del conto, non rispetto a poste contabili che derivano da clausole nulle o da annotazioni illegittime.
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