Cassazione Civile, Ordinanza n. 04060/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un medico, che aveva frequentato due corsi di specializzazione negli anni 1981-1991, a ottenere un importo equivalente alla remunerazione/borse di studio che avrebbe percepito se l'Italia avesse tempestivamente adempiuto agli obblighi comunitari di adeguato trattamento economico per i medici in formazione. In primo grado la domanda era stata accolta solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in appello era stato riconosciuto il diritto per la specializzazione in Medicina interna limitatamente al periodo successivo al 1° gennaio 1983, mentre era stato negato per Nefrologia. La Presidenza del Consiglio ricorreva per cassazione sostenendo che non potesse riconoscersi il diritto al pagamento per un corso iniziato prima del 1° gennaio 1983. Il medico resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo che la specializzazione in Nefrologia non poteva essere considerata triennale perché lo statuto universitario prevedeva una durata minima di quattro anni, con conseguente diritto anche per tale corso al ristoro corrispondente alla borsa di studio; proponeva inoltre un secondo motivo sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo infondata la censura sul diritto del medico specializzando quando la frequenza del corso sia proseguita oltre il 31 dicembre 1982. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale del medico, rilevando che la durata minima della scuola di specializzazione in Nefrologia non poteva essere accertata solo in base a un dato fattuale allegato, ma richiedeva verifica della conformità al regime normativo universitario che prevedeva quattro anni non abbreviabili. Il secondo motivo incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE
impongono agli Stati membri di assicurare ai medici in formazione una remunerazione adeguata per le specializzazioni riconosciute; rileva la frequenza del corso dopo il 31.12.1982, non la sola data di iscrizione, purché si tratti di specializzazione comune a tutti gli Stati o a due o più Stati e indicata nelle direttive
richiamata nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata, senza specifica interpretazione autonoma nel testo
art. 117 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo dello Stato di conformarsi alle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi
richiamato dal ricorrente principale quale norma sull'inadempimento dell'obbligazione di adeguamento derivante dalle direttive
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata quale vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente arresto delle Sezioni Unite
d.P.R. n. 999 del 1978, artt. 554, 555, 556, 557
regolano la scuola di specializzazione in Nefrologia presso l'Università di Napoli Federico II; in particolare l'art. 555 prevede durata di quattro anni non abbreviabile e l'art. 556 disciplina frequenza ed esami
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive UE sui medici specializzandi, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi si sia iscritto prima del termine di adeguamento, purché la frequenza del corso sia proseguita dopo il 31 dicembre 1982 e la specializzazione rientri tra quelle contemplate dalle direttive.
- Ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione per la specializzazione medica, è decisiva la concreta epoca di svolgimento del corso e non la sola data di iscrizione.
- Quando la durata minima di una scuola di specializzazione è stabilita dalla disciplina normativa applicabile, il giudice di merito non può escludere il diritto del medico sulla sola base di una generica allegazione fattuale circa una durata inferiore, ma deve verificare la conformità del titolo e del percorso formativo al regime regolamentare della scuola.
- Se l'accoglimento del ricorso impone una nuova decisione nel merito, la questione delle spese di lite resta assorbita e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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