Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04059/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un medico, specializzato in pediatria presso un'università siciliana nel 2008, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da tardivo recepimento, da parte del legislatore italiano, dell'obbligo comunitario di prevedere un adeguato trattamento economico per i medici in formazione specialistica. Il professionista aveva percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, ma sosteneva di avere diritto al trattamento più favorevole introdotto dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, ritenuto dovuto o in via retroattiva oppure a titolo risarcitorio. Il tribunale aveva rigettato la domanda. La corte d'appello, in parziale riforma, aveva invece condannato il Ministero al risarcimento, quantificandolo nella differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione di numerose norme interne e comunitarie, sostenendo che la borsa di studio del 1991 avesse già adempiuto agli obblighi europei e che il d.lgs. n. 368 del 1999 avesse introdotto solo un nuovo assetto ordinamentale e retributivo applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato, richiamando un orientamento consolidato, che il recepimento delle direttive europee sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi era già avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. n. 257 del 1991, che avevano introdotto la borsa di studio annua; il d.lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo effettivo adempimento degli obblighi comunitari, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007. Poiché per gli iscritti anteriori restava applicabile la disciplina del 1991, la domanda risarcitoria del medico è stata rigettata nel merito. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso senza rinvio sul punto sostanziale, respingendo la domanda originaria; ha inoltre compensato le spese dell'intero processo e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di applicazione temporale della legge

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    considerato dalla Corte come atto che aveva già attuato l'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi mediante borsa di studio

  • d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42

    ritenuto non costitutivo del primo adempimento comunitario, ma espressione di un successivo nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione e del relativo contratto di formazione specialistica

  • art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999

    norma richiamata dal medico per sostenere il diritto al trattamento economico più favorevole, ma non applicabile retroattivamente alla fattispecie

  • art. 1, comma 300, l. n. 266 del 2005

    ha differito l'applicabilità delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1999 all'anno accademico 2006/2007

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio e della qualità di amministrazione statale del ricorrente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi

  • artt. 5 e 189, comma 3, Trattato CEE

    norme comunitarie richiamate dal ricorrente nel quadro dell'obbligo di recepimento delle direttive

  • direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362, 93/16 CEE

    ritenute dalla Corte non immediatamente applicabili e già sostanzialmente recepite dalla disciplina del 1991 quanto all'adeguata remunerazione

  • art. 36 Cost.

    ritenuto inapplicabile al rapporto dei medici specializzandi, poiché il contratto di formazione non è rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato

Massime di principio

  • In materia di medici specializzandi, l'obbligo di adeguata remunerazione derivante dalle direttive comunitarie si considera adempiuto dall'ordinamento italiano con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991, non con il successivo d.lgs. n. 368 del 1999.
  • Il d.lgs. n. 368 del 1999 ha introdotto un nuovo assetto delle scuole di specializzazione e un contratto di formazione specialistica, ma non rappresenta il primo recepimento degli obblighi comunitari sulla remunerazione degli specializzandi.
  • Per gli iscritti alle scuole di specializzazione anteriori all'anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina economica previgente del 1991, sicché non è riconoscibile un credito al trattamento economico più elevato previsto dalla normativa successiva.
  • Il rapporto dello specializzando non è qualificabile come lavoro subordinato né come parasubordinato; conseguentemente non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla proporzione e sufficienza della retribuzione.
  • Quando il ricorso investe una questione già risolta in senso conforme da orientamento consolidato, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.