Cassazione Civile, Ordinanza n. 04027/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dirigente medico che aveva ottenuto in primo grado la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di somme per prestazioni svolte oltre l’orario ordinario, nonché il rigetto di altre domande su indennità di rischio radiologico, riposi compensativi e danno da mobbing. In appello, la Corte territoriale ha riformato solo in parte la decisione, riconoscendo la pretesa economica per prestazioni aggiuntive e accogliendo la domanda risarcitoria per condotte vessatorie, quantificando il danno morale in euro 12.000. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di CCNL e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la pretesa retributiva fosse stata comunque contestata, che mancassero prova e autorizzazione preventiva per le prestazioni oltre l’orario di servizio, e che la Corte d’appello avesse male valutato le prove in tema di mobbing, non essendo dimostrato né il nesso causale col danno né l’intento persecutorio del primario. Ha anche invocato l’omessa considerazione di un fatto decisivo e la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che non era chiarito se la domanda originaria riguardasse lavoro straordinario o prestazioni aggiuntive, istituti non coincidenti; dall’altro, che il motivo non era autosufficiente perché non riportava né localizzava gli atti difensivi di primo grado su cui si fondava la doglianza di mancata contestazione. Inoltre, le censure miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione di testimonianze e CTU, operazione non consentita in cassazione. La Corte ha anche osservato che il ricorso non spiegava specificamente in che modo le norme contrattuali indicate fossero state violate. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di censura, ma la Corte non ravvisa omessa pronuncia; il motivo tendeva piuttosto a sollecitare una rivalutazione del merito.
Invocato per contestare la valutazione della non contestazione; la Corte ribadisce che l’apprezzamento della condotta di non contestazione spetta al giudice di merito.
art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c.
La Corte rileva che le censure, pur formalmente riferite a tali vizi, miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto, quindi sono inammissibili.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata; non spetta alla Corte svolgere ricerche esplorative.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
CCNL Comparto Sanità Integrativo del 3.11.2005
Richiamato dalla ricorrente in tema di prestazioni aggiuntive, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché sollecita una rivalutazione del fatto.
CCNL dirigenza sanitaria del 5.12.1996
Richiamato dalla ricorrente come fonte regolatrice della pretesa economica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per inammissibilità del motivo.
CCNL dirigenza sanitaria dell'8.6.2000
Richiamato dalla ricorrente come fonte regolatrice della pretesa economica; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per inammissibilità del motivo.
È la base normativa per il contributo unificato aggiuntivo in caso di esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti, delle prove testimoniali o della consulenza tecnica d’ufficio.
- Quando si invoca la violazione del principio di non contestazione, il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto degli atti difensivi rilevanti e localizzarli nel fascicolo; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.
- La valutazione dell’esistenza e dell’efficacia della non contestazione rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di norme di legge o di contratto collettivo richiede un confronto puntuale tra la norma asseritamente violata e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico alle fonti.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere richieste alla Corte ricerche esplorative per individuare le norme violate o i passaggi della decisione censurati.
- In tema di prestazioni lavorative rese oltre l’orario ordinario, la controversia può dipendere dalla qualificazione della domanda tra lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive, istituti non coincidenti e con presupposti diversi.
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