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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04079/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti dell'Agenzia delle Dogane volta a ottenere, nell'ambito di una procedura selettiva interna di passaggio dalla fascia retributiva F3 alla F4 indetta nel 2010, il computo del servizio pre-ruolo ai fini dell'attribuzione dei punteggi e del conseguente corretto posizionamento in graduatoria. La Corte d'appello di Milano aveva accolto la domanda ritenendo che, sia alla luce dell'art. 83 del CCNL del 28 maggio 2004 sia del bando, dovesse valorizzarsi l'esperienza professionale effettivamente maturata e non solo la formale natura di ruolo del rapporto; aveva inoltre ravvisato una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, recepita dall'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'amministrazione non aveva dimostrato ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra servizio in ruolo e pre-ruolo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che il bando limitava espressamente l'anzianità rilevante a quella maturata in ruolo e che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare tale dato; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina europea e contrattuale, sostenendo che il rapporto pre-ruolo non sarebbe assimilabile al servizio in ruolo e non potrebbe essere automaticamente valutato ai fini della progressione economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente articolato come violazione di legge e omesso esame, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto del bando e una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità; inoltre la censura sul presunto omesso esame è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della progressione economica, possono essere valorizzate anche le pregresse esperienze professionali maturate nel servizio pre-ruolo, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; ha inoltre rilevato che l'amministrazione non aveva adeguatamente allegato e provato ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento. Conseguentemente, l'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel primo motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo significato decisivo per la decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte rileva che la motivazione raggiunge il minimo costituzionale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo per nullità della sentenza/processo

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude la decisività del fatto dedotto

  • art. 3, comma 3, lett. a) del bando di concorso prot. 14845/RI del 25 maggio 2010

    la Corte d'appello lo ha letto nel senso di valorizzare l'esperienza professionale effettiva; la Cassazione considera non decisiva la tesi opposta dell'Agenzia

  • art. 83 del C.C.N.L. del 28 maggio 2004

    richiamato dalla Corte territoriale come base per valorizzare l'esperienza professionale e il servizio effettivamente svolto

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    principio di non discriminazione che impone di valorizzare anche il servizio pre-ruolo ai fini della progressione economica, salvo prova di ragioni oggettive giustificative

  • art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001

    norma di recepimento richiamata in relazione al principio di non discriminazione del lavoro a termine

  • artt. 55, comma 1, lett. b) e 57 del d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamati nel secondo motivo, ma la Corte li tratta come riferimenti alla disciplina del lavoro a termine e ne esclude la decisività ai fini della valutazione del servizio pre-ruolo

  • art. 5 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione

  • art. 82 del C.C.N.L. Comparto Agenzie Fiscali

    richiamato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo autonomo nella decisione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato per effetto del meccanismo della prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rilettura delle risultanze di causa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto dedotto, anche se esistente, non sia idoneo a incidere sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini della progressione economica del personale, il servizio pre-ruolo può essere valorizzato come esperienza professionale effettivamente maturata, ove il regolamento concorsuale o la disciplina collettiva non contengano una valida giustificazione oggettiva per un trattamento deteriore rispetto al servizio di ruolo.
  • Il diverso trattamento tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo richiede che l'amministrazione dimostri concrete ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità; non bastano affermazioni generiche sulla diversa natura formale dei rapporti.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito supera la soglia del minimo costituzionale, non può essere utilmente denunciato in cassazione un vizio di motivazione per asserita mancanza o insufficienza del percorso argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieProgressione economicaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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