Cassazione Civile, Sentenza n. 27126/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva qualificato la società A.T.O. come società "in house" (a partecipazione pubblica totale) e aveva ritenuto nullo l'incarico quinquennale conferito al ricorrente senza procedura di evidenza pubblica, nonché aveva rigettato la tesi secondo cui lo statuto e l'art.21 del regolamento del personale permetterebbero la nomina intuitu personae. Il motivo di cassazione denunciava la violazione e falsa applicazione delle norme sul reclutamento e sul conferimento degli incarichi (art. 35 d.lgs. 165/2001, art. 18 d.l. 112/2008 e altre), contestando la qualificazione della società come soggetto pubblico/"in house" e sostenendo che la nomina del dirigente potesse legittimamente avvenire in via privatistica senza procedura selettiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, per le società a partecipazione pubblica totale che gestiscono servizi pubblici locali (come la gestione integrata dei rifiuti), l'art. 18 del d.l. 112/2008 estende anche al "conferimento degli incarichi" i principi e le modalità di reclutamento richiamati dall'art. 35 del d.lgs. 165/2001 (pubblicità, trasparenza, imparzialità, meccanismi oggettivi di selezione). Di conseguenza la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della società come riconducibile al regime pubblico per il reclutamento degli incarichi dirigenziali e ha condiviso la conseguente nullità del contratto in mancanza di procedure di evidenza pubblica. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008)
Il giudice interpreta l'art.18 come estensivo alle società a partecipazione pubblica totale che gestiscono servizi pubblici locali, imponendo l'adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'art.35 d.lgs.165/2001 (pubblicità, trasparenza, imparzialità); omissione di tali procedure produce la nullità del contratto.
art. 35 d.lgs. 165/2001, comma 3
I principi di adeguata pubblicità, imparzialità, meccanismi oggettivi di verifica dei requisiti e composizione delle commissioni si applicano, per effetto dell'art.18, anche al conferimento degli incarichi nelle società di gestione di servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica.
Norma applicabile al pubblico impiego privatizzato per il conferimento degli incarichi dirigenziali, che disciplina modalità e criteri diversi dal concorso pubblico e richiede valutazione comparativa e motivazione; ma la Corte distingue il regime previsto da art.19 dal regime pubblico previsto dall'art.18 quando quest'ultimo è applicabile.
Fondamento civilistico della nullità del negozio: la mancata osservanza delle regole di reclutamento imposte dalla normativa speciale determina la nullità del contratto di lavoro a tempo determinato.
Richiamato dalla giurisprudenza territoriale per delimitare l'efficacia del rapporto nullo in funzione della corresponsione delle retribuzioni per il periodo di effettiva prestazione (fictio iuris), limitando la richiesta del lavoratore all'interesse negativo o alle retribuzioni per l'attività effettivamente svolta.
art. 61, quarto comma L.R. 6/2009
Norma regionale relativa a un blocco (temporaneo) delle assunzioni che era stata richiamata nella controversia; la sua portata è assorbita dalla verifica sull'applicabilità del regime pubblico di reclutamento in base all'art.18 d.l.112/2008.
art. 19 d.lgs. 165/2016
La disposizione conferma e rende esplicita la conseguenza della nullità per omissione delle procedure di reclutamento nelle società partecipate (riferimento utilizzato a supporto della tesi della Corte sulla non novità della regola di nullità).
art. 21 del regolamento del personale e delle procedure concorsuali (regolamento societario)
La previsione statutaria/ regolamentare di nomina intuitu personae (art.21) non può prevalere quando, per legge (art.18 d.l.112/2008), sussiste l'obbligo di procedure di evidenza pubblica per il conferimento degli incarichi nelle società a partecipazione pubblica totale che erogano servizi pubblici locali.
Massime di principio
- Se la società è a partecipazione pubblica totale e gestisce un servizio pubblico locale (es. rifiuti), l'art.18 d.l.112/2008 impone che anche il conferimento degli incarichi dirigenziali rispetti i principi e le modalità richiamati dall'art.35 d.lgs.165/2001 (pubblicità, trasparenza, imparzialità); ciò implica procedure di evidenza pubblica o selettive e commissioni competenti.
- La previsione statutaria o regolamentare che consenta nomine "intuitu personae" non può derogare all'obbligo, imposto dalla legge, di procedure pubbliche per le società che ricadono nel campo di applicazione dell'art.18; l'omissione può determinare la nullità del contratto di lavoro conferito.
- Nel caso di contratto nullo per difetto di procedure di reclutamento, la valutazione degli effetti economici sul lavoratore può essere limitata (con riferimento ai principi applicabili, es. art.2126 c.c. o alla giurisprudenza) alle retribuzioni per il periodo di effettiva prestazione o al cosiddetto interesse negativo, salvo situazioni diverse ben motivate.
- Distinguere sempre se il soggetto è qualificabile come pubblico/in-house o come impresa privata con socio pubblico: la qualificazione condiziona l'applicabilità delle norme di reclutamento (art.18/art.35 vs art.19 d.lgs.165/2001). La qualificazione richiede un'analisi della compagine azionaria, del controllo esercitato dall'ente pubblico e della finalità prevalente di gestione del servizio.
- Quando si impugna la qualificazione giuridica del rapporto (privatistico vs pubblicistico), vengono riaperte anche le questioni collegate (es. divieto regionale di assunzioni), perché la regola applicabile al reclutamento assorbe tali profili; pertanto, le censure sul regime applicabile possono incidere sull'intera decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27125/2022 del 14/09/2022
- Sentenza lavoro · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27130/2022 del 14/09/2022
- Sentenza lavoro · 14 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27132/2022 del 14/09/2022
- Sentenza lavoro · 16 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27334/2022 del 16/09/2022
- Sentenza lavoro · 16 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27331/2022 del 16/09/2022
- Sentenza lavoro · 20 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 27534/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →