Cassazione Civile, Sentenza n. 27130/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato nel 2008 a seguito dell'accusa di manipolazione del sistema informatico societario e cancellazione di cartelle esattoriali (tra cui la cartella n. 047200600010301906). Il datore di lavoro contestava l'uso delle credenziali dell'operatore per cancellare notifiche; parallelamente si svolse un procedimento penale che si concluse con l'assoluzione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del lavoratore e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Il motivo dell'annullamento è che la Corte d'Appello non ha dato corretta efficacia al giudicato penale di assoluzione con formula 'perché il fatto non sussiste' che, ai sensi della disciplina sul rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare, vincola quanto all'accertamento della materialità del fatto. La Cassazione ha inoltre rilevato che la riforma procedurale introdotta dal d.lgs. n.150/2009 non trova applicazione ratione temporis nel caso poiché i fatti e il licenziamento sono anteriori alla riforma; tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto comunque applicabile la regola di efficacia dell'accertamento penale (art.653 e segg. c.p.p.) che limita la valutazione disciplinare sulla materialità dell'evento. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 34 CCNL
Norma contrattuale richiamata dal ricorrente in tema di disciplina aziendale; contestazione relativa a corretta applicazione e rispetto delle procedure contrattuali nel procedimento disciplinare
art. 6 statuto societario di Frosinone Riscossione spa
l'adozione di provvedimenti disciplinari inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro è subordinata al compimento di un processo istruttorio svolto dal responsabile delle risorse umane e, quando necessario, stante la particolarità del caso, e del tipo di indagine, anche con l'intervento dell'Internal audit
La Corte d'Appello aveva ritenuto che, pur essendo previsto uno specifico procedimento istruttorio nello statuto, restava fermo il principio di autonomia tra procedimento penale e disciplinare; la Cassazione ha verificato la corretta applicazione del principio, ma ha richiamato il vincolo del giudicato penale sulla materialità dei fatti
art. 55-bis e art. 55-ter d.lgs. n.165/2001
Richiamati dalla giurisprudenza per affermare l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale nel pubblico impiego, ma la Corte di Cassazione precisa che tale autonomia incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento materiale operato nel processo penale irrevocabile
d.lgs. n.150/2009
Riforma procedurale che ha escluso la sospensione automatica del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale; applicabile solo ai fatti la cui notizia sia stata acquisita dopo il 16/11/2009 (quindi non applicabile ratione temporis al caso di specie)
art. 530 cod. proc. pen.
Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile
La sentenza penale di assoluzione pronunciata 'perché il fatto non sussiste' ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della non sussistenza del fatto; tale accertamento vincola il giudizio disciplinare nella parte in cui riguarda la materialità dell'episodio
art. 653 cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione o condanna produce effetti di giudicato sul fatto in relazione alle cause indicate; la Corte ha richiamato questa norma per affermare l'efficacia vincolante dell'assoluzione 'perché il fatto non sussiste' sul procedimento disciplinare
art. 654 cod. proc. pen.
Regola l'efficacia del giudicato penale e la sua rilevanza nei confronti delle parti e dei terzi; utilizzata per sostenere che l'accertamento penale della insussistenza del fatto non può essere ignorato nel giudizio disciplinare
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamata nella ricostruzione della disciplina sull'efficacia delle sentenze penali, in combinato disposto con gli artt. 653-654 per determinare l'effetto del giudicato penale
art. 116 cod. proc. civ.
Citato rispetto a censure sulla valutazione delle risultanze probatorie e relazione con il trasferimento dell'accertamento penale al giudizio civile/disciplinare; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite dopo l'accoglimento dei motivi principali
Massime di principio
- L'autonomia dei procedimenti penale e disciplinare non è assoluta: una sentenza penale irrevocabile di assoluzione 'perché il fatto non sussiste' vincola il giudice disciplinare quanto all'accertamento della materialità dell'episodio e non può essere superata in sede disciplinare
- La sentenza penale con formula assolutoria diversa (es. 'manca o è insufficiente la prova') può non avere la stessa efficacia vincolante nel procedimento disciplinare; occorre verificare la formula e il contenuto dell'accertamento
- Le modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n.150/2009 (es. divieto di sospensione automatica del procedimento disciplinare) si applicano solo ratione temporis ai fatti le cui notizie sono pervenute dopo l'entrata in vigore della riforma (16/11/2009)
- In presenza di giudicato penale favorevole al lavoratore, il datore di lavoro e il giudice civile/disciplinare devono rispettare l'immutabilità dell'accertamento della materialità del fatto, pur potendo compiere valutazioni autonome su profili diversi dalla materialità
- In casi analoghi è necessario verificare con attenzione le formule e i motivi dell'assoluzione penale e se la cartella o l'episodio oggetto del procedimento disciplinare sono stati espressamente coinvolti nel processo penale; la eventuale inosservanza può determinare l'annullamento del provvedimento disciplinare
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