Cassazione Civile, Ordinanza n. 29939/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che aveva avuto disponibilità di un immobile comunale, qualificato dai giudici di merito come alloggio di servizio collegato alla sua attività lavorativa di custode di un plesso scolastico. In primo e in secondo grado la domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà è stata respinta, sul rilievo che il rapporto con il bene era originariamente fondato su un comodato/detenzione e che non era stata provata alcuna interversione del possesso. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1140, 1141 e 2697 c.c. per omesso rispetto del principio di non contestazione, erronea applicazione della presunzione di possesso e del riparto dell’onere probatorio; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito valore di prova legale a un documento della pubblica amministrazione specificamente contestato; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata esplicitazione delle ragioni della preferenza accordata a una nota interna comunale rispetto ad altre risultanze; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1803 e 1321 c.c. e R.D. n. 2440 del 1923 per avere ravvisato un comodato in assenza di prova scritta e di un provvedimento amministrativo di assegnazione; (5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata spiegazione del rigetto della prova testimoniale richiesta. Il ricorrente ha anche richiamato questioni di motivazione e di valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione dei principi in tema di detenzione qualificata e usucapione: l’originaria disponibilità dell’immobile derivava dal rapporto di servizio e dal comodato, sicché il bene era detenuto e non posseduto; la mera mancata restituzione alla cessazione del rapporto non integra interversione del possesso. Le censure del ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge e dell’omesso esame, miravano in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e dell’accertamento di fatto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riprodotto i capitoli di prova testimoniale di cui lamentava la mancata ammissione; in ogni caso, anche tale valutazione rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a diversa regola; non è ammessa la doglianza sulla mera insufficienza della valutazione probatoria.
Richiamato per distinguere possesso e detenzione ai fini dell’usucapione.
Richiamato per la disciplina della interversione del possesso e per escludere che la mera mancata restituzione del bene trasformi la detenzione in possesso.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte ritiene che il ricorrente stia in realtà contestando l’accertamento di fatto.
Richiamato per la qualificazione del rapporto come comodato.
Richiamato incidentalmente nel motivo sulla natura del rapporto contrattuale.
R.D. n. 2440 del 1923
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di un valido provvedimento/assetto amministrativo di assegnazione; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio; la Corte richiama le Sezioni Unite sulla non incompatibilità del consigliere relatore/proponente.
Richiamato nel passaggio sulle definizione accelerata e sulla composizione del collegio, in base all’interpretazione delle Sezioni Unite.
Applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativamente determinata e a un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Chi occupa un immobile in forza di un rapporto di servizio o di comodato è semplice detentore e non possiede uti dominus; per maturare l’usucapione è necessario provare un’interversione del possesso con atti univoci e opponibili al proprietario.
- La mera mancata restituzione del bene alla cessazione del titolo legittimante la disponibilità non trasforma la detenzione in possesso utile ad usucapionem.
- In cassazione non è deducibile come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. una censura che miri soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; la mera preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel prudente apprezzamento del merito.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di valutazione specifica.
- La censura per mancata ammissione della prova testimoniale deve essere specifica e autosufficiente, con riproduzione dei capitoli di prova di cui si lamenta il rigetto; in difetto, il motivo è inammissibile.
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