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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24179/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

L'associazione aveva convenuto il consorzio chiedendo la risoluzione per inadempimento di una convenzione del 1997 con cui le era stato consentito l'uso della foce di un canale di bonifica per l'alaggio delle imbarcazioni e per attività associative, a fronte del pagamento di un canone e dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria. Sosteneva di avere eseguito opere per importi rilevanti, poi inutilizzabili a causa di un successivo divieto amministrativo sull'uso turistico-ricreativo della foce, e chiedeva il risarcimento dei danni. Il consorzio, costituitosi, aveva chiesto in via riconvenzionale di far imputare la risoluzione all'altra parte e di ottenere il risarcimento dei propri danni. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per impossibilità sopravvenuta e condannato il consorzio a corrispondere una somma a titolo di arricchimento senza causa; la Corte d'appello aveva confermato la qualificazione della vicenda come impossibilità sopravvenuta non imputabile, riducendo però l'indennizzo equitativo. Nel ricorso per cassazione l'associazione deduceva: nullità originaria della convenzione per impossibilità giuridica dell'oggetto e mancanza di titolo del consorzio; violazione della buona fede e dell'onere della prova per avere il consorzio taciuto la pretesa impossibilità iniziale; omesso esame del fatto decisivo relativo al corretto adempimento delle proprie obbligazioni; erronea applicazione dei criteri di quantificazione dell'indebito arricchimento. Il consorzio resisteva e, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la risoluzione dovesse essere imputata all'associazione per suo inadempimento, e che la quantificazione dell'arricchimento fosse troppo bassa perché includeva opere non utili o abnormi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi dell'associazione osservando che il consorzio, nell'ambito della disciplina dei consorzi di bonifica richiamata dal r.d. n. 368 del 1904 e dal r.d. n. 215 del 1933, aveva potere di autorizzare l'uso del bene; che la dedotta causa di nullità sarebbe stata comunque conoscibile dall'altra parte; che la questione di mala fede precontrattuale era nuova rispetto alla domanda originaria; e che, in ogni caso, l'eventuale nullità avrebbe comunque condotto solo a un indennizzo nei limiti dell'arricchimento. Ha poi escluso che potesse sindacarsi in cassazione la ricostruzione fattuale della Corte territoriale circa l'adempimento dell'associazione e circa la quantificazione equitativa dell'indebito arricchimento, ritenuta congruamente motivata sulla base del fatto che non tutte le opere erano utili o commerciabili per il consorzio. Ha respinto anche il ricorso incidentale, ribadendo che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e che, nella specie, la Corte d'appello aveva escluso un inadempimento rilevante dell'associazione. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1463 c.c.

    richiamato per la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti

  • art. 1418 c.c.

    invocato dalla ricorrente per la nullità della convenzione per impossibilità originaria dell'oggetto

  • art. 1346 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta impossibilità originaria dell'oggetto del contratto

  • r.d. n. 368 del 1904, artt. 133, 134 e 135

    considerato dalla Corte come disciplina che consente ai consorzi di bonifica di autorizzare determinate attività nei corsi d'acqua e nelle pertinenze

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    ritenuto ancora in vigore nei limiti indicati e rilevante per la disciplina dei consorzi di bonifica

  • d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1 e allegato 1

    menzionato per affermare la permanenza in vigore di parte del r.d. n. 215 del 1933

  • art. 1338 c.c.

    richiamato per escludere la responsabilità della controparte quando la causa di invalidità era conoscibile

  • art. 1337 c.c.

    invocato dalla ricorrente per la violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quanto alla ripartizione dell'onere della prova

  • art. 2041 c.c.

    indicato come azione generale di arricchimento esperibile in mancanza di altra azione

  • art. 2037 c.c.

    applicato per regolare la restituzione di cosa determinata impossibile da riconsegnare, nei limiti dell'arricchimento se il ricevente è in buona fede

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in tema di indebito oggettivo e disciplina delle restituzioni

  • art. 1453 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per la risoluzione per inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione

  • art. 1226 c.c.

    richiamato per la liquidazione equitativa del danno o dell'indennizzo

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma che consente l'applicazione dei criteri di liquidazione equitativa anche in materia risarcitoria

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per qualificare la liquidazione equitativa come giudizio di diritto fondato sulle risultanze probatorie

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio motivazionale sulla quantificazione dell'indennizzo

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • I consorzi di bonifica possono rientrare tra i soggetti legittimati ad autorizzare, nei limiti della disciplina speciale applicabile, determinate utilizzazioni dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze; non è sufficiente invocare in astratto la natura demaniale del bene per escludere in radice il potere concessorio.
  • La deduzione di nullità originaria del contratto per impossibilità dell'oggetto non può essere utilizzata per sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti quando il giudice di merito abbia accertato che l'ostacolo all'esecuzione è sorto solo successivamente per effetto di un intervento amministrativo sopravvenuto.
  • La responsabilità precontrattuale per omessa informazione sulla causa di invalidità presuppone, oltre alla colpa di chi non conosce la causa di invalidità, anche la non colpevolezza dell'altra parte nell'affidarsi alla validità del contratto; se la causa di invalidità era conoscibile ex lege, la tutela non è automaticamente dovuta.
  • Quando si contesta in cassazione la valutazione di adempimento, gravità dell'inadempimento o quantificazione dell'arricchimento, non è consentito chiedere una nuova rivalutazione del merito se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente.
  • In caso di risoluzione e di prestazioni già eseguite, la restituzione segue le regole dell'indebito oggettivo; se la cosa determinata non è restituibile e il ricevente è in buona fede, la pretesa si limita al valore dell'arricchimento effettivo, non necessariamente al costo integrale sostenuto dall'altra parte.
  • La liquidazione equitativa dell'indennizzo o del danno è legittima solo quando l'esistenza del pregiudizio è provata ma sia obiettivamente impossibile o estremamente difficile determinarne il preciso ammontare; la scelta del criterio e la stima finale appartengono al giudice di merito, salvo motivazione illogica o mancante.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoArricchimento senza causa

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