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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07048/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013 emessi da Roma Capitale e ritenuti legittimi dalla CTR Lazio. La società contribuente ha impugnato la sentenza di appello con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 8 del d.lgs. n. 504/1992, 6, comma 4, e 10, comma 1, della L. n. 212/2000, sostenendo che l’immobile era inagibile e che tale stato era già noto al Comune per effetto di pratiche edilizie presentate per ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso, corredate anche da fotografie che mostravano il bene privo di copertura; pertanto, la riduzione del 50% dell’IMU per immobile inagibile non avrebbe richiesto una dichiarazione formale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che il Comune non avesse contestato la conoscenza dello stato di inagibilità e si fosse limitato a eccepire la mancanza della dichiarazione formale, con conseguente non contestazione dei fatti rilevanti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il secondo. Ha affermato che, in tema di IMU, la riduzione per immobile inagibile spetta anche in assenza di una formale richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia già noto al Comune attraverso atti a esso formalmente noti, essendo il rapporto tra fisco e contribuente improntato a collaborazione e buona fede. Ha inoltre precisato che un regolamento comunale, quale fonte secondaria, non può imporre un onere formale ulteriore in contrasto con la disciplina primaria come interpretata dalla Cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., rilevando che il beneficio fiscale deve comunque essere provato dal contribuente e che, nel processo tributario, il principio di non contestazione non comporta per l’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già contenuto nell’atto impugnato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal contribuente come base normativa della riduzione IMU per immobile inagibile; la Corte ne legge la disciplina in coordinamento con il principio per cui il beneficio spetta anche senza formale dichiarazione se l’inagibilità è già nota al Comune.

  • art. 6, comma 4, L. n. 212 del 2000

    Richiamato quale espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente.

  • art. 10, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato quale espressione del principio di collaborazione e buona fede che impedisce di richiedere al contribuente prove di fatti già documentalmente noti all’amministrazione.

  • art. 13, comma 3, d.l. n. 201 del 2011

    La riduzione dell’IMU al 50% per immobile inagibile opera anche in assenza di richiesta del contribuente quando l’inagibilità è conosciuta dal Comune.

  • art. 115 c.p.c.

    Nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di legittimità utilizzata per prospettare violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di IMU, la riduzione per immobile inagibile spetta anche in mancanza di una formale dichiarazione del contribuente quando l’inagibilità risulti già documentalmente conosciuta dal Comune tramite atti comunque ad esso noti.
  • La fonte regolamentare comunale non può introdurre requisiti formali più gravosi o derogare alla disciplina primaria così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il contribuente invoca un beneficio fiscale, resta a suo carico la prova dei relativi presupposti; tuttavia tale prova non può essere richiesta in forme inutilmente reiterative se i fatti risultano già noti all’amministrazione.
  • Nel processo tributario il principio di non contestazione opera in modo peculiare: l’ente impositore, una volta impugnato l’atto, non è tenuto a fornire allegazioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell’avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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