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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18195/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lamentando errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione della Corte d'appello in relazione all'applicazione della recidiva specifica. In particolare ha contestato la mancata verifica concreta della distanza temporale fra i precedenti e il fatto contestato e l'assenza di motivazione che dimostri un'accresciuta capacità a delinquere derivante dai precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva specifica richiamando una condanna divenuta irrevocabile il 29/06/2022 per un fatto del 25/01/2022 e l'arresto in flagranza dell'imputato l'11/05/2022, elementi che indicano la persistenza della condotta illecita e una pericolosità sociale crescente. Perciò il motivo di ricorso è giudicato infondato e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la decisione è stata presa il 7 febbraio 2024.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato per qualificare la pluralità di azioni come esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione/concerto di più azioni), e quindi nella valutazione complessiva del fatto.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norme del testo unico sugli stupefacenti relative alla detenzione di sostanze stupefacenti e alle relative pene; applicate per la detenzione illegittima finalizzata alla cessione a terzi.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nel ricostruire il contesto normativo: l'illecito è stato commesso senza l'autorizzazione prevista dall'articolo, quindi privo di cause di esclusione amministrative o di legittimazione.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per escludere che la condotta rientrasse nelle ipotesi di cui all'art. 75 (sanzioni amministrative per uso personale): il fatto è stato valutato come detenzione finalizzata alla cessione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per disporre le conseguenze processuali ed economiche della dichiarazione di inammissibilità: sopportazione delle spese del procedimento e obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per la declaratoria di inammissibilità e alla valutazione della colpa nell'aver proposto il ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque applicabile l'onere economico previsto.

Massime di principio

  • Per l'applicazione della recidiva specifica i giudici valutano concretamente la vicinanza temporale e la ripetizione di comportamenti analoghi: condanne recenti e arresti in flagranza aumentano la probabilità che la recidiva sia ritenuta sussistente.
  • Una motivazione che evidenzi fatti concreti (date di condanne precedenti, arresti, documenti di polizia) è generalmente sufficiente per resistere a censure di genericità sulla recidiva; formule astratte o 'clausole di stile' possono invece essere censurate.
  • In ricorso in cassazione è fondamentale dimostrare specificamente in che modo la motivazione è contraddittoria o illogica: la mera affermazione di insufficienza senza puntuali rilievi probatori è spesso inidonea.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità è disposta senza dolo o colpa grave del ricorrente, il tribunale può comunque imporre il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In difese future si consiglia di documentare elementi di ravvedimento o di obiettive differenze fra i precedenti e il fatto attuale (es. distanza temporale rilevante, cessazione della condotta, misure alternative) per contrastare l'accertamento di una pericolosità sociale crescente.

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