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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21310/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere: si deducevano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione della condotta (sosteneva che si trattasse al più di favoreggiamento reale ex art. 379 c.p. e non di concorso nel possesso e traffico di cocaina), mancata analisi/manifesto difetto di motivazione in ordine alla condotta attribuita a Dangeli, e inesistenza delle esigenze cautelari (anche per l'incensuratezza e per il tempo intercorso). Il ricorrente ha inoltre prodotto perizie foniche e tecniche di parte (anche prodotte in cassazione) per contestare l'interpretazione delle intercettazioni e la possibilità materiale di aprire un container senza manomettere il sigillo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Dangeli relativamente al possesso in concorso di 537,526 Kg di cocaina. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non è consentita la rivalutazione dei fatti o delle prove e non si accolgono interpretazioni alternative non fondate su manifesta illogicità). Sono state ritenute inammissibili le prove e le consulenze di parte depositate tardivamente in sede di cassazione e irrilevante, in sede di legittimità, una diversa interpretazione delle intercettazioni. È stata inoltre respinta la censura sulla mancata riqualificazione in favoreggiamento, richiamando il criterio secondo cui il favoreggiamento è escluso quando la condotta ha consentito di acquisire il potere di fatto sulla sostanza (prelievo del container dal porto e trasporto al capannone). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; valutato come applicabile poiché la condotta di Dangeli è stata ritenuta idonea ad allocargli un ruolo concorsuale nell'illegale detenzione/trasporto della sostanza

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma centrale sul traffico e detenzione di stupefacenti: la misura cautelare è stata applicata per il reato di traffico/detenzione di ingente quantitativo di cocaina

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato come aggravante/elemento del quadro normativo connesso alla gravità del reato contestato nell'impianto accusatorio

  • art. 379 cod. pen.

    Favoreggiamento reale: la Corte ha spiegato perché la condotta non può essere ricondotta al mero favoreggiamento quando il soggetto acquista il potere di fatto sulla sostanza (prelievo e trasporto del container)

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione dei gravi indizi di colpevolezza: il giudice di legittimità controlla se la motivazione del giudice di merito ha adeguatamente dimostrato la sussistenza di tale requisito, nei limiti della propria sindacabilità

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, ecc.): il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione anche considerando il ruolo e la disponibilità di Dangeli nell'organizzazione dell'importazione via porto

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Requisiti formali dell'ordinanza cautelare: il riesame verifica la validità dell'ordinanza anche con riguardo a tali presupposti; la Corte ha ritenuto rispettati tali requisiti

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Modello di motivazione cui ispirarsi per le decisioni: la Corte richiama l'adeguatezza strutturale della motivazione del giudice del riesame

  • art. 584 cod. proc. pen.

    comma 4 (citato nel provvedimento)

    Riguarda la proposizione di motivi nuovi o integrazioni nel processo di impugnazione; la Corte ha osservato l'irritualità e l'inammissibilità dell'apporto di consulenze e dati nuovi in questa fase

  • art. 585 cod. proc. pen.

    comma 4 (citato nel provvedimento)

    Norma procedurale citata in relazione ai mezzi di impugnazione (nella sentenza sono presenti riferimenti a disposizioni sui motivi nuovi); richiamata per valutare la tempestività e ammissibilità delle censure

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per inammissibilità al pagamento di una somma a titolo di ammenda; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000

  • art. 94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis (citati nel provvedimento)

    Disposizioni sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisioni che non determinano la rimessione in libertà: imposta la trasmissione di copia della decisione al carcere

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si verifica soltanto la presenza, la completezza e la non manifesta illogicità della motivazione, non la riscostruzione fattuale o la rivalutazione delle prove
  • Le interpretazioni alternative delle intercettazioni o una diversa ricostruzione degli atti di polizia giudiziaria sono, di norma, questioni di fatto riservate al giudice di merito e non, salvo manifesta illogicità, sindacabili in sede di legittimità
  • Prove o consulenze prodotte o depositate per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili e non possono essere usate per sovvertire la valutazione del giudice del riesame
  • La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento dipende dalla concreta incisione del comportamento sull'acquisizione del potere di fatto sulla cosa illecita: se la condotta ha concretamente consentito il possesso o l'utilizzo della sostanza, è configurabile il concorso
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, ecc.) devono essere adeguatamente motivate dal giudice di merito; il tempo trascorso e l'incensuratezza non escludono automaticamente la misura se sussistono elementi concreti che giustificano il pericolo
  • Quando si impugna un provvedimento di riesame è essenziale concentrare le censure su carenze manifeste della motivazione e non su mere proposte alternative di lettura dei fatti; la mancanza di tale approccio espone il ricorso a inammissibilità
  • La Corte può confermare misure cautelari quando esiste un quadro indiziario concordante derivante da pedinamenti, intercettazioni e sequestri collegati temporo-spazialmente, anche se singoli elementi potrebbero essere soggetti a diversa interpretazione

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