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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11028/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Gli eredi legittimi del contraente di una polizza vita chiedevano decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta in forza della polizza. Sostenevano di avere conferito al proprio avvocato una procura ampia, successivamente integrata, che lo autorizzava anche a incassare le somme della polizza. La compagnia si opponeva deducendo l'inidoneità della documentazione prodotta a legittimare il procuratore all'incasso e, nel corso del giudizio, offriva comunque il pagamento con assegni intestati ai singoli beneficiari. I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello lamentando, da un lato, la violazione dell'art. 1188 c.c. per non avere la Corte considerato l'identità sostanziale tra eredi e beneficiari e la loro volontà di attribuire al difensore il potere di riscossione; dall'altro, l'erroneità della valutazione di inidoneità della procura a margine del ricorso monitorio, che a loro avviso comprendeva anche l'autorizzazione all'incasso dell'indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti fondato la decisione sull'inidoneità oggettiva del contenuto della procura rispetto al diritto azionato, qualificato come diritto proprio dei beneficiari ex art. 1920 c.c. e non come diritto ereditario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non era stato specificamente indicato se e quando il diverso titolo di legittimazione all'incasso fosse stato allegato in primo grado; inoltre, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa per la doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1920 c.c.

    La prestazione dovuta nell'assicurazione sulla vita è qualificata come diritto proprio del beneficiario, non come diritto derivante dalla successione del contraente.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimazione all'incasso del pagamento al rappresentante; la censura è stata però ritenuta non cogliente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme è precluso il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione sulla vita, il diritto alla prestazione spetta al beneficiario come diritto proprio e non come diritto ereditario del contraente; di conseguenza, la procura o la documentazione successoria devono essere coerenti con tale natura del diritto.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sull'inidoneità oggettiva del titolo rispetto al diritto azionato, il ricorso per cassazione è inammissibile se deduce censure che non attaccano specificamente tale ratio decidendi.
  • Nel ricorso per cassazione il difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti o documenti rilevanti determina inammissibilità della censura ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile per contestare la motivazione della decisione di merito.
  • La disponibilità di un potere rappresentativo sostanziale o processuale deve essere allegata e provata nei gradi di merito con precisione, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MateriePolizze vitaImpugnazioniTestamento
RamiAssicurazioniProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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