Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21086/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice di un soggetto deceduto per far dichiarare inefficaci nei suoi confronti due atti di donazione compiuti dal debitore in favore dei figli, uno dei quali relativo a beni rientranti nella comunione legale con la moglie. La creditrice deduceva di essere titolare di un credito già accertato giudizialmente nei confronti del de cuius. In primo grado il tribunale aveva ritenuto sussistenti sia la legittimazione passiva della coniuge, sia la legittimazione attiva della creditrice, affermando la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2901 c.c. I soccombenti proponevano appello, rigettato dalla Corte territoriale. In cassazione la coniuge proponeva tre motivi: carenza di legittimazione passiva e di condizioni dell'azione per asserita mancanza di integrità del contraddittorio; nullità della sentenza per contraddittorietà motivazionale sul punto; violazione delle norme sulla donazione remuneratoria e sul litisconsorzio necessario, con omesso esame di documenti che proverebbero l'aiuto economico dei figli al padre. I figli donatari proponevano ricorso incidentale con censure analoghe: errata esclusione della natura remuneratoria delle donazioni, nullità per mancata integrazione del contraddittorio e omesso esame di fatti/documenti decisivi. La Corte ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, rilevando, tra l'altro, che chi eccepisce la non integrità del contraddittorio deve indicare e provare i soggetti pretermessi e i presupposti dell'integrazione; che, in una revocatoria ordinaria, l'accoglimento produce solo inefficacia relativa dell'atto senza effetti restitutori o traslativi, sicché non vi è litisconsorzio necessario con il coniuge non disponente; che la legittimazione passiva della coniuge discende dal concreto interesse a contraddire in relazione ai beni caduti nella comunione legale; che la qualificazione delle attribuzioni come non remuneratorie è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione; e che la revocatoria ordinaria è esperibile anche con riguardo a un credito litigioso e gli elementi soggettivi e oggettivi di cui all'art. 2901 c.c. possono essere desunti anche da presunzioni e dalla natura gratuita dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha compensato le spese tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, ma ha condannato tutti i ricorrenti, in via principale e incidentale, al pagamento solidale delle spese in favore della controricorrente creditrice. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto gli appelli avverso l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche rispetto ad atti a titolo gratuito e anche in presenza di un credito litigioso; la scientia damni può essere desunta da elementi presuntivi, mentre la natura del movente dell'attribuzione è irrilevante.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a contraddire e la legittimazione passiva vanno valutati in concreto, avuto riguardo alla posizione della parte nella vicenda e all'interesse dell'attore a ottenere una decisione efficace nei suoi confronti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La dedotta contraddittorietà della motivazione non è accolta, poiché la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e consequenziale.

  • art. 770 c.c.

    Richiamato dalle parti per la qualificazione delle donazioni come remuneratorie, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attiene a un apprezzamento di fatto.

  • art. 797 c.c.

    Richiamato dalle parti nel contesto della natura remuneratoria delle donazioni; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato nei motivi per contestare gli effetti del giudicato sul credito; la Corte non accoglie le censure correlate.

  • art. 404 c.p.c.

    È menzionato come opposizione proposta avverso la sentenza che aveva accertato il credito, ma tale circostanza è stata ritenuta non ostativa all'azione revocatoria.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per dedurre il litisconsorzio necessario; la Corte esclude che, nella fattispecie, vi fosse un litisconsorzio necessario con il coniuge non disponente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione di merito sia doppiamente conforme e la parte non evidenzi un vero scarto motivazionale tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Le censure sono state scrutinati sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma molte sono state dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Le censure che non si confrontano con la giurisprudenza consolidata richiamata dalla sentenza impugnata sono inammissibili per difetto di specificità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata applicata la statuizione sul raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro atti a titolo gratuito, il creditore può agire anche se il proprio credito è litigioso, purché sia anteriore all'atto e sia prospettata la lesione della garanzia patrimoniale.
  • La scientia damni richiesta dall'art. 2901 c.c. non coincide con l'intenzione di frodare il creditore né con la consapevolezza dell'insolvenza, ma con la conoscenza, anche presuntiva, del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni creditorie.
  • L'accoglimento della revocatoria ordinaria produce solo inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore attore, senza effetti restitutori o traslativi; perciò non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario con il coniuge non disponente.
  • Chi eccepisce la non integrità del contraddittorio deve indicare i soggetti pretermessi e provare i presupposti di fatto e di diritto della loro necessaria partecipazione al giudizio.
  • La legittimazione passiva si valuta in concreto, in base all'interesse attuale e concreto a contraddire nella specifica controversia.
  • La qualificazione di un'attribuzione patrimoniale come donazione remuneratoria o non remuneratoria, quando fondata su apprezzamenti di fatto e su valutazioni probatorie congruamente motivate, non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale ammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi uno specifico scarto tra le due motivazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.