Cassazione Civile, Ordinanza n. 12267/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, con cui l'Ufficio ha disconosciuto la detrazione IVA su due acquisti di autovetture effettuati con il regime del margine, ritenendo che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, perché il fornitore sarebbe stato privo di reale organizzazione e avrebbe operato come mera società filtro in una frode IVA a monte. La CTP aveva rigettato il ricorso della società; la CTR del Lazio aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo non dimostrata né la consapevolezza della società di partecipare alla frode, né l'interposizione fittizia del fornitore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel pretendere una prova diretta e non avesse valutato complessivamente gli indizi offerti: assenza di organizzazione del fornitore, acquisti e rivendite in perdita, utilizzo di modelli F24 per l'immatricolazione con importi simbolici, anticipazione della provvista da parte degli autosaloni acquirenti, ruolo meramente intermediatore del fornitore e antieconomicità dell'operazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA può essere fornita anche per presunzioni e che il giudice di merito deve valutare gli indizi non solo singolarmente, ma anche nel loro insieme, per ricostruire il quadro complessivo e inferire il fatto ignoto. Ha rilevato che la CTR non aveva esaminato alcuni elementi indiziari allegati dall'Ufficio, tra cui le dichiarazioni del titolare del fornitore e l'antieconomicità delle cessioni, sicché la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, poi negato perché riferito a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato tra le norme asseritamente violate nella disciplina delle fatture e dell'IVA.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma applicata dall'Ufficio nell'accertamento IVA.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la consapevolezza del cessionario; poi grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza.
Richiamato per la prova presuntiva: il fatto ignoto può essere desunto da indizi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e siano valutati dal giudice nel loro complesso, non atomisticamente.
- Il giudice di merito, di fronte a un quadro indiziario articolato, deve procedere a una valutazione sintetica e globale degli elementi offerti dall'Ufficio, verificando se essi consentano di inferire la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode IVA.
- Per negare la detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza commisurata alla propria qualità professionale, che il contraente era sostanzialmente inesistente o interposto.
- Una volta assolto tale onere da parte dell'Amministrazione, il contribuente può liberarsi solo provando di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- L'omessa considerazione di elementi indiziari rilevanti, idonei a comporre il quadro complessivo della frode, integra vizio della decisione di merito e impone la cassazione con rinvio.
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