Sentenza n. 766/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione: -della nota prot. n. -OMISSIS-emessa dal Responsabile settore III “-OMISSIS-” del Comune di Grottaminarda avente ad oggetto la comunicazione di irricevibilità dell’istanza presentata dalla stessa -OMISSIS--OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS--OMISSIS-), riguardante il trasferimento di un impianto di distribuzione di carburanti alla C.da-OMISSIS- in Grottaminarda; - della nota prot. REP-PROV-AV/AV-SUPRO/000-OMISSIS- di conferma dell’irricevibilità della stessa istanza; - della nota -REP-PROV-AV/AV-SUPRO/000-OMISSIS- emessa dal -OMISSIS- del Comune di Grottaminarda, finalizzata all’annullamento della disposta inammissibilità; - di ogni altro atto ad essi connesso, preordinato e conseguente, nessuno escluso, compresa l’ordinanza n. -OMISSIS- richiamata nell’atto prot. -OMISSIS- e non direttamente notificata alla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, qualificato come irricevibilità dell'istanza, e successiva conferma in autotutela della SCIA/istanza di subingresso nella gestione di un impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto il subingresso nell'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti già svolta da una società cedente, sulla base di un contratto preliminare di cessione d'azienda seguito da un atto definitivo notarile. Il Comune ha dichiarato l'istanza irricevibile ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 241/1990, rilevando che nei confronti della cedente era stata adottata un'informazione antimafia interdittiva e che l'impianto era stato conseguentemente sospeso e chiuso con ordinanza comunale. La ricorrente ha dedotto: eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, illogicità e sviamento; violazione degli artt. 67, 91 e 92 d.lgs. 159/2011 e dell'art. 97 Cost.; violazione della disciplina sull'inefficacia degli atti compiuti dal soggetto interdetto; violazione del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 41 Cost.; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990; violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990; difetto di motivazione e omessa comparazione degli interessi. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la cessione fosse già perfezionata con la scrittura privata preliminare, anteriore all'interdittiva, e che il successivo atto notarile costituisse soltanto una riproduzione formale dell'accordo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto decisivo stabilire se, al momento della presentazione dell'istanza di subingresso, la cedente disponesse ancora dell'esercizio dell'attività. La risposta è stata negativa, poiché l'interdittiva antimafia era già intervenuta e aveva prodotto gli effetti sospensivi e inibitori previsti dall'art. 67 d.lgs. 159/2011; il provvedimento comunale di sospensione dell'attività, non impugnato dalla cedente, era inoltre divenuto inoppugnabile. Il Tribunale ha affermato che l'interdittiva antimafia determina una particolare incapacità giuridica del destinatario, impedendogli di mantenere o instaurare rapporti con la pubblica amministrazione relativi alle attività indicate dall'art. 67 e comportando, secondo il meccanismo vincolante previsto dalla legge, la decadenza o revoca delle autorizzazioni abilitanti l'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche quando l'attività sia esercitabile tramite SCIA o riguardi rapporti con privati. Il Collegio ha poi qualificato la scrittura privata anteriore all'interdittiva come mero contratto preliminare, produttivo di effetti obbligatori e non traslativi: il definitivo atto notarile era stato stipulato dopo l'interdittiva e costituiva l'effettivo atto di cessione. Pertanto la cedente non poteva validamente disporre dell'attività al momento rilevante. Il Comune aveva quindi correttamente definito il procedimento in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 241/1990, essendo la domanda manifestamente infondata o comunque inammissibile, con motivazione sintetica riferita agli elementi decisivi. Le ulteriori censure sono state assorbite, anche perché il provvedimento era plurimotivato e la legittimità di una sola ragione autonoma era sufficiente a sorreggerlo. Il ricorso è stato respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.800 oltre accessori.
Norme richiamate
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda
Consente all'amministrazione di definire immediatamente il procedimento avviato su istanza di parte mediante un provvedimento espresso in forma semplificata, con motivazione costituita da un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione [...] non possono ottenere [...] licenze o autorizzazioni [...] e altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali
L'interdittiva antimafia produce effetti sospensivi, inibitori e decadenziali sulle autorizzazioni e sulle abilitazioni all'esercizio dell'attività imprenditoriale; tali effetti operano anche per attività esercitabili mediante SCIA o nei rapporti economici tra privati, quando soggetti al controllo preventivo pubblico.
L'informazione antimafia interdittiva produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione.
Consente, previo avviso alle parti, la definizione della causa in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti.
La relativa censura partecipativa è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata in quanto assorbita.
La relativa censura partecipativa è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata in quanto assorbita.
La violazione è stata dedotta con riferimento all'atto comunale, ma non è stata esaminata per l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
La violazione è stata dedotta con riferimento all'autotutela, ma non è stata esaminata per l'assorbimento delle ulteriori doglianze.
Massime di principio
- L'adozione di un'informazione antimafia interdittiva determina, per il destinatario, una particolare incapacità giuridica rispetto ai rapporti riconducibili all'art. 67 d.lgs. 159/2011 e produce effetti vincolanti di sospensione, inibizione, decadenza o revoca delle autorizzazioni e abilitazioni all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- Gli effetti dell'interdittiva antimafia sulle autorizzazioni all'esercizio di attività economiche operano anche quando l'attività sia esercitabile mediante SCIA o si svolga nei rapporti tra privati, ove l'ordinamento subordini comunque l'esercizio al controllo preventivo della pubblica amministrazione.
- Ai fini del subingresso in un'attività, il cessionario deve dimostrare che il cedente disponesse ancora validamente dell'attività al momento rilevante; un contratto preliminare di cessione, avente effetti obbligatori, non trasferisce di per sé l'attività quando il contratto definitivo traslativo sia stipulato successivamente all'interdittiva antimafia.
- L'amministrazione può definire in forma semplificata un procedimento avviato su istanza di parte quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, mediante una motivazione sintetica riferita al punto di fatto o di diritto risolutivo.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato sorretto da ragioni autonome, la legittimità anche di una sola motivazione idonea a sostenere integralmente l'atto è sufficiente a determinarne la conferma, rendendo non necessario l'esame delle ulteriori censure.
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