Cassazione Civile, Ordinanza n. 19813/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di apertura di credito e di conto corrente intercorsi tra una società e la banca, assistiti da garanzia fideiussoria prestata da altri soggetti. Gli attori avevano chiesto la declaratoria di nullità parziale del contratto bancario, la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente addebitate e/o riscosse, deducendo l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di interessi passivi asseritamente usurari. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte tali domande; in appello, la banca aveva proposto appello incidentale eccependo l’esistenza di una transazione conclusa il 16 maggio 2001, anteriore al giudizio di merito, con versamento da parte della società di una somma a saldo e stralcio. La Corte d’appello aveva accolto l’appello incidentale, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull’eccezione di transazione e dichiarando cessata la materia del contendere. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1965 e 1972 c.c., sostenendo che la transazione non avesse carattere novativo e che fosse nulla perché avente ad oggetto un contratto illecito, in ragione della nullità di alcune clausole; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione, per non aver la Corte d’appello chiarito se il vizio della sentenza di primo grado fosse nullità per errore in procedendo o vizio motivazionale; 3) difetto di motivazione per avere ritenuto assorbite le questioni poste con l’appello principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e per mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare che i rapporti bancari fossero proseguiti dopo la transazione; ha inoltre affermato che la nullità di singole clausole contrattuali non comporta automaticamente l’illiceità del contratto sottostante né la nullità della transazione, essendo necessario un accertamento sull’illiceità della causa o del motivo comune. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la dedotta omissione non era decisiva né risultava indicata alcuna conseguenza pregiudizievole; la Corte ha ribadito che i vizi della sentenza si convertono in motivi di gravame. Il terzo motivo è stato anch’esso dichiarato inammissibile, perché fondato su un presupposto interpretativo errato della sentenza impugnata: l’assorbimento riguardava i motivi incidentali della banca, mentre le censure degli originari attori erano state reputate non più proponibili in quanto già definite dalla transazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esige che la censura individui con precisione la reale omissione decisoria e la sua decisività; inoltre richiama il principio per cui i vizi della sentenza o degli atti processuali si devolvono come motivi di gravame.
La transazione è valutata come atto con cui le parti possono definire una controversia già insorta, anche mediante regolazione a saldo e stralcio.
La transazione relativa a contratto illecito è nulla; quella relativa a contratto nullo è annullabile solo dalla parte che ignorava la causa di nullità. La mera nullità di singole clausole non basta a rendere illecito l’intero contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- La transazione che definisce una controversia bancaria può precludere la riproposizione delle pretese già regolamentate dalle parti, purché risulti che l’accordo abbia effettivamente coperto il rapporto controverso.
- La nullità di singole clausole contrattuali non determina automaticamente l’illiceità dell’intero contratto né la nullità della transazione che lo abbia regolato: occorre verificare se sia illecita la causa o il motivo comune dell’assetto negoziale complessivo.
- La deduzione di nullità della transazione ex art. 1972 c.c. richiede una specifica allegazione e prova dell’illiceità del contratto sottostante; non è sufficiente richiamare in modo generico asserite clausole nulle.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e decisive: la parte deve indicare gli elementi di fatto e le conseguenze processuali della lamentata omissione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’erronea lettura della sentenza impugnata, quando non corrisponda al suo effettivo contenuto, rende inammissibile la doglianza che su tale lettura si fonda.
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