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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19649/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposto ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato la sua domanda di riparazione per ingiusta detenzione per il periodo 18/3/2002-6/12/2002 (custodia cautelare in carcere) e 6/12/2002-16/1/2003 (arresti domiciliari). L'ordinanza territoriale aveva ritenuto che l'attore avesse concorso, con colpa grave, a cagionare la propria detenzione per aver mantenuto prolungate e ambigue frequentazioni con esponenti apicali dell'associazione (in particolare con il cognato Francesco Mangione) e per aver partecipato a episodiche attività illecite, sulla base di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia in fase di indagini preliminari (alcune delle quali non valutate nel dibattimento). In cassazione Esposto ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge (art.606 c.p.p. lett. b) ed e)) anche in relazione all'art.314 c.p.p., sostenendo che le frequentazioni erano esclusivamente familiari, che le dichiarazioni non probatorie non potevano essere usate per escludere la colpa grave e che l'assoluzione per insussistenza del fatto escludeva la sussistenza di una sua responsabilità rilevante ai fini dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo è data dalla sussistenza di dolo o colpa grave del richiedente e che la frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in attività illecite può costituire indizio di complicità e quindi colpa grave purché sia concausale rispetto al provvedimento cautelare. Ha ritenuto correttamente valorizzabili, ai fini della domanda di riparazione, anche le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da tre collaboratori (Pietro Coletta, Nicola Chimenti e Sabino Loglisci) che avevano indicato l'Esposto come inserito nel contesto criminale; la loro inutilizzabilità in dibattimento è stata considerata "fisiologica" (esclusione per ragioni procedurali non tali da eliminarne la valutabilità in sede di riparazione). Sul complesso di elementi (frequentazioni prolungate con figura apicale, concorso in attività illecite) la Corte territoriale ha correttamente ritenuto provata una condotta di colpa grave che ha contribuito a generare la rappresentazione di illiceità da cui è scaturita la detenzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali (nessuna statuizione sulle spese in relazione all'Avvocatura dello Stato per motivi di genericità della memoria).

Norme richiamate

  • art.416-bis cod. pen.

    Norma richiamata come oggetto dell'imputazione originaria (associazione di tipo mafioso); la sentenza ricorda che sulle imputazioni associative l'imputato è poi stato assolto in primo grado per non aver commesso il fatto.

  • art.73 d.P.R. n.309/1990

    Norma relativa al traffico di stupefacenti, indicata tra le fattispecie contestate nel procedimento da cui derivò la detenzione; una delle contestazioni è stata dichiarata nulla per vizio formale e perciò non esaminata nel merito.

  • art.74 d.P.R. n.309/1990

    Norma richiamata tra le imputazioni contestate; il Tribunale ha assolto l'imputato anche da questo capo per non aver commesso il fatto.

  • art.315 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice adito per le domande di riparazione per ingiusta detenzione (giudice della riparazione): la Corte d'appello ha funzionato in tale veste per la domanda di Esposto.

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsioni invocate da parte ricorrente per dedurre rispettivamente violazione di norme di diritto e vizio di motivazione nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto i motivi infondati.

  • art.314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al tema della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha confermato l'interpretazione che la riparazione è esclusa quando la detenzione è in tutto o in parte causata dal comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.

  • art.500, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla valutazione dell'acquisizione in dibattimento delle informazioni rese da collaboratori: il Procuratore chiese l'acquisizione di alcune informazioni e la richiesta fu rigettata per mancanza dei presupposti di legge; la Corte ha distinto tra inutilizzabilità "fisiologica" (esclusione processuale non assoluta) e "patologica".

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se il richiedente ha concorso a determinare la sua detenzione con dolo o con colpa grave; è quindi essenziale valutare se il suo comportamento abbia contribuito, anche con negligenza grave, a creare o rafforzare la rappresentazione di colpevolezza.
  • La frequentazione prolungata o ambigua con esponenti di organizzazioni criminali può costituire indizio oggettivo di complicità e, se concausale rispetto al provvedimento cautelare, integra colpa grave ostativa all'indennizzo; tuttavia non è una regola automatica: va valutata la concretezza e la rilevanza causale delle frequentazioni rispetto al provvedimento.
  • Il giudice della riparazione può valutare anche elementi emersi nelle indagini preliminari, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento per ragioni che ne impediscano la valutazione tout court; va dunque distinta l'inutilizzabilità "fisiologica" (esclusione processuale non totale) dall'inutilizzabilità "patologica" (che elimina l'apprezzabilità dell'elemento probatorio).
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è importante documentare le ragioni lecite delle frequentazioni (es. rapporti familiari), produrre alibi e prove della non partecipazione ad attività illecite e contestare tempestivamente la attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori, evidenziando ogni vizio che renda patologica l'inutilizzabilità delle loro deposizioni.
  • Il comportamento processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole su un alibi, omissioni rilevanti) può aggravare la posizione ai fini della riparazione: è quindi cruciale l'assistenza difensiva sin dalle fasi iniziali per evitare comportamenti valutabili come colpa grave.

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