Cassazione Penale, Sentenza n. 11921/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per truffa. Il ricorrente deduce: (i) che il fatto non è riconducibile a lui perché l'automezzo era intestato alla sua ditta ma poteva essere utilizzato anche da altri (mancato approfondimento investigativo sull'esistenza di dipendenti/collaboratori); (ii) assenza degli elementi costitutivi della truffa e configurabilità al più dell'illecito amministrativo ex art.176 Cod. Str.; (iii) alternativa qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta (art.641 c.p.); (iv) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (art.133 e art.62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (i) l'intestazione del veicolo a Cori e l'assenza di allegazioni concrete su eventuali conducenti alternativi legittimano la presunzione, non vinta dall'imputato, che fosse lui l'utilizzatore; (ii) l'art.176 C.d.S. è sussidiario e non esclude la configurabilità del reato di truffa quando il non pagamento del pedaggio avvenga mediante artifici e raggiri; (iii) la condotta descritta rientra nella consolidata giurisprudenza che qualifica come truffa il transito attraverso varco riservato a possessori di tessera pur essendo sprovvisti della stessa, escludendo l'insolvenza fraudolenta; (iv) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato alla luce della pervicacia del comportamento e dell'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; (v) per tutto ciò il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art.616 c.p.p., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che l'illecito amministrativo previsto dall'art.176 C.d.S. è sussidiario rispetto alle fattispecie penali e non ha carattere di specialità tale da escludere la configurabilità del reato di truffa quando il pedaggio sia eluso mediante artifizi e raggiri.
art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta)
La Corte ha escluso che la condotta sia più correttamente inquadrabile nell'insolvenza fraudolenta, ritenendo prevalente la qualificazione per truffa quando sussistono raggiri finalizzati a evitare il pagamento del pedaggio.
Usato per valutare l'esistenza o meno delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito deve motivare il diniego richiamando gli elementi ritenuti decisivi; la Corte ha ritenuto motivata la negativa in presenza di pervicacia e assenza di elementi favorevoli.
La Corte richiama la riforma che ha reso insufficiente la sola incensuratezza ai fini della concessione della diminuente: l'assenza di elementi positivi può legittimamente determinare il diniego.
art. 616 Codice di Procedura Penale
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha disposto le conseguenze processuali (spese e ammenda).
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137
Richiamato solo a livello procedurale: la trattazione è avvenuta ai sensi della norma senza intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti.
Massime di principio
- Quando un veicolo è intestato a un soggetto, sussiste una presunzione normale che il titolare ne sia l'utilizzatore; spetta al titolare fornire prove concrete per dimostrare l'uso da parte di terzi.
- L'illecito amministrativo per elusione del pedaggio (art.176 C.d.S.) non esclude automaticamente la rilevanza penale: se il mancato pagamento avviene mediante artifizi o raggiri, può configurarsi la truffa.
- La qualificazione del fatto come truffa o come insolvenza fraudolenta dipende dalla presenza di raggiri e dall'intento di ingannare; in assenza di prova contraria, la giurisprudenza tende a ritenere la truffa quando vi sono artifici volti a evitare il pagamento.
- Il ricorrente che contesta la provenienza delle prove dell'accusa deve fornire allegazioni e, ove possibile, elementi probatori concreti; mere ipotesi non sono sufficienti a invalidare le presunzioni dell'accusa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice del merito indica elementi decisivi (es. pervicacia della condotta, assenza di elementi positivi) e la motivazione è congrua.
- I ricorsi privi di argomentazioni efficaci rispetto alla giurisprudenza consolidata possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili, con condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, all'ammenda.
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