Cassazione Civile, Ordinanza n. 05057/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare contro un ex amministratore e altri componenti dell'organo gestorio e di controllo di una società poi fallita, per ottenere il risarcimento del danno derivante dallo scorretto svolgimento delle rispettive funzioni. In primo e secondo grado era stata accertata la responsabilità dell'ex amministratore per aver omesso, dopo la conoscenza di una situazione di perdite superiori al capitale sociale e dopo la segnalazione dei sindaci dimissionari, ogni doverosa attività di verifica e la convocazione dell'assemblea, nonostante la crisi della società e il peggioramento delle sue condizioni di salute. Gli eredi dell'ex amministratore hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla pretesa inversione dell'onere della prova e alla quantificazione del danno senza considerare le perdite effettivamente subite; 2) violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e sulla liquidazione del danno per non aver applicato i criteri indicati dalle Sezioni Unite del 2015, ritenendo erroneamente applicato il metodo differenziale; 3) ulteriore violazione delle medesime norme per aver posto a carico dell'amministratore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti del criterio differenziale; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inadempimento pregresso dell'amministratore unico e dell'organo di controllo agli obblighi di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., che avrebbe escluso o attenuato la responsabilità del de cuius.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato sia la questione dell'onere della prova sia quella della liquidazione del danno, condividendo l'accertamento del Tribunale sulla responsabilità dell'ex amministratore e sulla correttezza del criterio differenziale. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo e terzo perché non si confrontavano con la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva disatteso i principi di Cass. S.U. n. 9100/2015, ma aveva ritenuto, con motivazione specifica, che nella specie fosse corretto il criterio differenziale perché l'omissione contestata aveva contribuito a consolidare il passivo fallimentare; ha inoltre richiamato l'art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 14/2019, come codificazione del criterio ordinario di calcolo del danno nei casi di gestione successiva alla causa di scioglimento. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse espressamente spiegato perché la condotta antecedente di altri organi sociali non fosse decisiva per escludere il concorso causale dell'ex amministratore. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che vi sia stata inversione dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità dell'amministratore sulla base degli accertamenti di merito
richiamato dai ricorrenti quale norma sulla responsabilità degli amministratori; la Corte non nega il principio ma ritiene infondate o inammissibili le censure perché la decisione impugnata ha correttamente accertato la responsabilità
richiamato insieme all'art. 2392 c.c. come base dell'azione di responsabilità; non emerge una specifica interpretazione autonoma oltre al richiamo nel motivo
richiamato dai ricorrenti in tema di liquidazione equitativa del danno; la Corte ritiene che nella specie non fosse necessario il ricorso ai criteri residuali perché vi era una specifica motivazione sul danno
richiamato nel quarto motivo come obbligo non adempiuto dall'organo gestorio precedente
richiamato nel quarto motivo come obbligo non adempiuto dall'organo gestorio precedente
la Corte richiama la nuova formulazione come codificazione del criterio ordinario di quantificazione del danno conseguente alla prosecuzione dell'attività oltre la causa di scioglimento, con natura generale e applicazione ai giudizi in corso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per omessa pronuncia; la Corte esclude la nullità della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per violazione di legge; i motivi sono ritenuti inammissibili perché non colgono la ratio decidendi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte lo respinge ritenendo insussistente l'omissione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza d'appello abbia effettivamente affrontato, anche sinteticamente, la questione devoluta e abbia reso una decisione coerente con la propria ratio decidendi.
- Le doglianze per violazione di legge o per vizio motivazionale sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti o del criterio di liquidazione del danno.
- Nell'azione di responsabilità verso amministratori di società poi fallita, il danno può essere liquidato con il criterio differenziale quando il giudice di merito accerti specificamente che l'omissione dell'amministratore ha contribuito ad aggravare o consolidare il dissesto; in tale ipotesi non è necessario ricorrere a criteri residuali o equitativi.
- Il criterio del 'differenziale dei saldi' patrimoniali è oggi espressamente assunto dall'art. 2486, comma 3, c.c. come criterio ordinario di quantificazione del danno nelle ipotesi di prosecuzione dell'attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento, salvo prova di un diverso ammontare.
- Nel giudizio di responsabilità degli amministratori, non è sufficiente addurre condotte omissive pregresse di altri organi sociali per escludere il concorso causale dell'amministratore successivamente nominato, se il giudice di merito ha accertato che egli ha omesso i doverosi controlli e i conseguenti atti imposti dalla legge.
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