Cassazione Civile, Ordinanza n. 02341/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva ricevuto nell'anno 2000 contributi comunitari per la produzione di olio di oliva relativi alle campagne 1998 e 1999. In seguito a controllo della Guardia di Finanza era emerso, secondo l'amministrazione, che la domanda conteneva dichiarazioni false sulla produttività dei fondi e che l'aiuto era stato indebitamente percepito. L'ente erogatore aveva quindi notificato nel 2012 un'ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per il recupero della somma di euro 119.432,30, oltre interessi. In primo grado l'opposizione all'ingiunzione era stata accolta per intervenuta prescrizione, ma in appello la decisione era stata riformata, ritenendosi non maturata la prescrizione perché, nel caso di indebita percezione conseguente a condotta fraudolenta, il termine decorre non dal pagamento ma dal momento in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2941 n. 8 c.c., assumendo che non ricorressero i presupposti per la sospensione della prescrizione; 2) violazione del contraddittorio e dell'art. 61 c.p.c. per mancata CTU sulla produttività delle piante di olivo; 3) violazione degli artt. 2935 e 2943 c.c. sul decorso e l'interruzione della prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dal pagamento e che vi fossero atti interruttivi da valutare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su una sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., ma sul diverso principio secondo cui, nelle ipotesi in cui il pagamento sia inizialmente assistito da una causa apparente e il difetto di causa emerga solo successivamente per effetto dell'accertamento dell'indebito, la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dal momento in cui tale accertamento diviene definitivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la richiesta di CTU, formulata in primo grado, non era stata riproposta in appello; inoltre la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione officiosa non è censurabile in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti storici già esaminati dai giudici di merito, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2 R.D. n. 639/1910
ingiunzione ex art.2 R.D. n.639/1910
indica il titolo procedurale usato dall'amministrazione per il recupero coattivo dell'indebito
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché la decisione di merito non era basata su una causa di sospensione della prescrizione
la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile quando mira a contestare la ricostruzione fattuale del dies a quo della prescrizione più che l'interpretazione della norma
richiamato per sostenere l'esistenza di atti interruttivi, ma la censura è stata ritenuta volta a una rivalutazione del merito
la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio discrezionale, non un atto dovuto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la denuncia di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, non la diversa ricostruzione dei fatti di causa
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la dedotta violazione del contraddittorio non sussiste se la questione non è stata riproposta in appello e se il giudice non era tenuto a pronunciarsi
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito, se il pagamento era inizialmente assistito da una causa solo apparente e il difetto di causa emerge successivamente per effetto di un accertamento, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'accertamento dell'indebito diventa definitivo, perché solo allora il diritto alla restituzione è certo e attuale.
- La censura di violazione di legge in cassazione è ammissibile solo se investe l'erronea interpretazione della norma astratta; è invece inammissibile quando, sotto tale veste, mira a ottenere una rivalutazione delle risultanze di fatto e della ricostruzione del merito.
- La mancata ammissione della CTU non integra di per sé violazione del contraddittorio o del diritto di difesa, poiché la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua omissione officiosa non è sindacabile in cassazione.
- Le questioni istruttorie non riproposte in appello non possono fondare, in sede di legittimità, una censura di omessa pronuncia o di lesione del contraddittorio.
- In cassazione non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito attraverso la contestazione delle valutazioni fattuali compiute dai giudici di merito.
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