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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01348/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da una comunicazione errata resa dalla banca, su richiesta della Guardia di Finanza, circa l’esistenza di un conto corrente con un deposito di circa 500.000 euro intestato all’attore. Sulla base di tale informazione erano stati avviati accertamenti fiscali e un procedimento penale per evasione totale; inoltre l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato i redditi e notificato avvisi di accertamento, poi contestati dal contribuente. La banca aveva successivamente rettificato la comunicazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione e, comunque, infondata la pretesa nel merito; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. perché la Corte d’appello avrebbe esaminato la prescrizione senza affrontare correttamente il merito e avrebbe ritenuto coperti da giudicato i profili non contestati; 2) nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per asserita contraddittorietà sulla decorrenza della prescrizione; 3) violazione degli artt. 2935, 2944 e 2947 c.c., sostenendo che il termine quinquennale decorresse solo dal momento in cui il danno si fosse concretamente prodotto e non dal 2010; 4) violazione di norme processuali e dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte attribuito efficacia di giudicato a questioni che sarebbero state invece devolute in appello; 5) ulteriore nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo punto del giudicato e sulla consulenza tecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione, affermando che la consapevolezza dell’illiceità della condotta della banca era già maturata con l’accertamento tributario e che la missiva del 2014 non integrava un riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione; ha inoltre osservato che il pregiudizio era già maturato nel periodo tra la conclusione della verifica fiscale e la contestazione delle violazioni. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al giudicato e al merito per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto o specificamente indicato gli atti e i passaggi della sentenza di primo grado necessari a verificare le proprie censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti la decorrenza e l’interruzione della prescrizione, stabilendo che il diritto al risarcimento era già azionabile quando il soggetto aveva piena consapevolezza dell’errore della banca e del correlato pregiudizio, e che la comunicazione del 12 settembre 2014 non aveva natura di riconoscimento chiaro e univoco del diritto. Ha poi dichiarato inammissibili le censure relative al preteso omesso esame del merito e al giudicato interno perché il ricorso non rispettava l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La censura ex art. 100 c.p.c. è stata ritenuta non decisiva rispetto alla questione della prescrizione e comunque assorbita dalla corretta definizione del thema decidendum in appello.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della Corte d’appello non è stata ritenuta contraddittoria o meramente apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto tale momento è stato ricondotto alla maturazione della consapevolezza del pregiudizio e dell’illiceità della condotta.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del diritto, per interrompere la prescrizione, deve avere caratteri di chiarezza e univocità che la missiva richiamata non presentava.

  • art. 2947 c.c.

    È stata applicata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale.

  • art. 2953 c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un valido riconoscimento idoneo a produrre gli effetti invocati.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul giudicato e sulla devoluzione delle domande, ma non utile ad accogliere il ricorso.

  • art. 103 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul giudicato e sulla pretesa necessità di esame nel merito.

  • art. 124 c.p.c.

    Richiamato nella censura sul giudicato e sulla pretesa necessità di esame nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per contestare l’affermazione di giudicato interno su questioni non impugnate.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione o specifica indicazione degli atti e documenti su cui le censure si fondavano.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere effettivamente fatto valere, ossia quando il danneggiato ha conoscenza del fatto dannoso e della sua illiceità, non necessariamente dal momento in cui tutti gli effetti economici si manifestano in modo compiuto.
  • Ai fini dell’interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto da parte del debitore deve essere chiaro, univoco e incompatibile con la volontà di contestare il diritto stesso; una comunicazione ambigua o meramente rettificativa non basta.
  • Nel giudizio di cassazione, chi denuncia l’erronea ricostruzione del giudicato interno o l’omesso esame di questioni di merito deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, trascrivendo o indicando specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, pena l’inammissibilità del motivo.
  • La critica per motivazione apparente o contraddittoria non può risolversi in una mera diversa lettura delle risultanze processuali quando la sentenza impugnata esprime una ratio decidendi comprensibile e logicamente coerente.
  • Se il pregiudizio allegato è già percepibile nel momento in cui la condotta illecita e i suoi effetti emergono all’esterno, la successiva stabilizzazione dei danni non sposta il dies a quo della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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